Procedure per la partecipazione alle attività addestrative

Le disposizioni per la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle esercitazioni promosse dalle componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile.

La nota del Capo Dipartimento del 2 agosto 2011 fornisce le disposizioni per la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle esercitazioni promosse dalle componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile. Di seguito un panoramica sulle principali procedure.

Partecipazione alle esercitazioni. Le richieste di attivazione del volontariato e autorizzazione all’applicazione dei benefici di legge ai volontari per esercitazioni di protezione civile o prove di soccorso dovranno pervenire al Dipartimento almeno 6 mesi prima della data di svolgimento.

La richiesta per l’attivazione dei benefici previsti dal D.P.R. 194/2001. Deve essere accompagnate da:

  • il documento di impianto, elaborato come previsto nella Circolare DPC/EME/0041948 del 28 maggio 2010;
  • il parere favorevole della Regione o dell'ente locale in caso di attività promosse da organizzazioni di volontariato regionali e locali.
  • i prospetti con l’indicazione del fabbisogno economico per l’applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del D.P.R. 194/2001.
     

Prospetti del fabbisogno. Art. 9 - Rimborsi ai datori di lavoro dei volontari partecipanti. Per questo tipo di beneficio d'ora in poi si richiede solo una quantificazione numerica, senza la quantificazione degli oneri finanziari. Le richieste di attivazione dovranno infatti precisare:

  • le organizzazioni iscritte nell'elenco nazionale che prenderanno parte all'attività;
  • il numero massimo prevedibile di volontari partecipanti per i quali richiedere l'applicazione dell'articolo 9 (secondo lo schema dell’allegato 1)
  • il numero massimo prevedibile di volontari partecipanti che non necessitano dell'applicazione dell'art. 9.(Secondo lo schema dell’allegato 2)

Si dovrà far riferimento agli allegati 1 e 2 anche per le attestazioni di partecipazione e le eventuali estensioni.

Prospetti del fabbisogno. Art. l0 - Rimborsi delle spese sostenute a favore delle organizzazioni di volontariato. Le richieste di attivazione dovranno precisare le diverse tipologie di spese per le quali si chiede l'autorizzazione e il totale generale delle spese, che costituisce il tetto massimo per cui saranno erogati i rimborsi. È consentito un margine di tolleranza del 10% in più o in meno per ciascuna singola voce.

Le tipologie di spesa per le quali può essere autorizzato il rimborso sono:

  • il carburante delle autovetture , dei mezzi e delle attrezzature (ad esempio: gruppi elettrogeni) impiegate nell'attività, solo se di proprietà dell’organizzazione che richiede il contributo o concessi in comodato d'uso;
  • i viaggi in ferrovia e in nave al costo della tariffa più economica;
  • l'eventuale noleggio di specifiche attrezzature, che dovranno, comunque, essere corredati dai relativi preventivi di massima.
     

Dove inviare la richiesta. Va inviata insieme al documento di impianto al Dipartimento della Protezione civile - Ufficio I - Volontariato, Formazione e Comunicazione Servizio Volontariato, via Vitorchiano 2/4 Roma, fax n. 06- 68202241; e-mail volontariato@protezionecivile.it.

Il termine per la richiesta per l’attivazione dei benefici previsti dal D.P.R. 194/2001. Deve arrivare al Dipartimento entro il 10 gennaio, per le esercitazioni programmate per il primo semestre dell’anno, ed entro il 10 giugno per quelle previste per il secondo semestre. Il Dipartimento può approvarle e autorizzarle fino a due mesi prima dello svolgimento delle prove.

Attestazioni di presenza. Dovrà essere redatta sulla base degli allegati, in particolare:

  • Allegati 1 e 2 per i singoli volontari;
  • Allegato 3 per le organizzazioni partecipanti;
  • Allegato 4 per i mezzi e le attrezzature munite di numero di immatricolazione.

Le tabelle di riepilogo delle presenze dovranno essere trasmesse via posta elettronica all' indirizzo volontariato@protezionecivile.it entro 15 giorni dalla conclusione dell'attività.

Tempistica per la richiesta dei rimborsi ex artt. 9 e 10. Le richieste di rimborso da parte dei datori di lavoro dei volontari autorizzati (art. 9) e da parte delle organizzazioni di volontariato (art. 10) possono essere presentati entro 2 anni dall’attività.

Relazione conclusiva. Le organizzazioni che partecipano all’attività devono elaborare una relazione conclusiva e sintetica sulle azioni svolte.

Benefici per l’attività di prevenzione. Possono essere richiesti e applicati alle organizzazioni di volontariato da enti territoriali, Regioni, Provincie Comuni e Prefetture-Uffici Territoriali del Governo. In questo caso vanno presentati:

  • il piano di protezione civile o documento di programma dell'evento, con le misure di prevenzione (piano sanitario) per la gestione dell'evento e l'impiego del volontariato.
  • i prospetti del fabbisogno economico per i benefici previsti dagli articoli 9 e l0 del D.P.R. n. 194/2001