{"componentChunkName":"component---src-templates-pagina-foglia-completa-template-en-jsx","path":"/en/pagina-base/richieste-di-rimborso-0/","result":{"data":{"node":{"title":"Richieste di rimborso","field_titolo_esteso":"Richieste di rimborso","field_data":"2024-08-26T16:17:23+02:00","drupal_internal__nid":900013869,"field_id_contenuto_originale":900013868,"field_categoria_primaria":"pagina","field_streaming_homepage":false,"field_link":null,"body":{"processed":"
Procedure per i rimborsi
\nLa Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 18 maggio, aggiorna le disposizioni per le richieste di riconoscimento dei benefici normativi per il volontariato, previsti dagli articoli 39 e 40 del codice di protezione civile (d.lgs n. 1/2018): il rimborso ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi o liberi professionisti della giornata lavorativa in caso di impiego del volontario e il rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese sostenute e ritenute ammissibili durante il servizio autorizzato dal Dipartimento della Protezione Civile o dalle Regioni.
\n
Riconoscimento del credito di imposta
\nIl Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2018, introduce una importante novità sulle modalità di rimborso ai datori di lavoro, che chiedono il riconoscimento delle somme versate per i propri dipendenti (trattamento economico e previdenziale), quando questi ultimi partecipano ad attività di protezione civile in qualità di volontari. Il datore di lavoro può chiedere infatti il rimborso dei compensi versati ai propri dipendenti attraverso il riconoscimento di un credito di imposta, in alternativa al versamento delle somme spettanti.
\nRichieste di rimborso per interventi durante l'emergenza Covid-19
\nLa circolare del Capo Dipartimento n. COVID 19/34712 del 15 giugno 2020 definisce le disposizioni per la presentazione delle richieste dei rimborsi (ai sensi degli artt. 39 e 40 del D. Lgs. 1/2018), delle relative istruttorie e liquidazioni relative alle attività svolte dai volontari nell’ambito dell’emergenza Covid-19.
\n"},"fields":{"slug":"/pagina-base/richieste-di-rimborso-0/"},"field_link_esterni":[],"field_tabella":null,"relationships":{"field_immagine_dettaglio":null,"field_sottodominio":{"name":"Volontariato"},"field_immagine_singola":null,"field_mappa":null,"field_riferimento_traduzione":{"fields":{"slug":"/volontariato-di-protezione-civile/richieste-di-rimborso/"}},"field_box_social":null,"field_accordion":[],"field_tab":[],"field_immagine_anteprima":null,"field_galleria_flickr":null,"field_galleria_foto":null,"field_video_content":null,"field_allegati":[],"field_correlazioni":[{"__typename":"node__approfondimento","title":"Procedure per i rimborsi","field_titolo_esteso":"Procedure per i rimborsi","body":{"processed":"L’art. 39 del Decreto Lgs. n. 1 del 2018 (Codice di protezione civile) indica gli strumenti che consentono la partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile. In particolare il comma 4 prevede che ai datori di lavoro spetta il riconoscimento delle somme versate a favore del lavoratore impegnato in attività di protezione civile in qualità di volontario. Il rimborso può essere effettuato tramite versamento o essere riconosciuto come credito d’imposta.
\nIl datore di lavoro può chiedere il rimborso degli oneri versati a favore di propri dipendenti, tramite il modello in allegato alla Circolare del Capo Dipartimento del 25 gennaio 2019 (All.1) che deve essere compilato in ogni sua parte. Il modello deve essere indirizzato al Dipartimento della Protezione Civile o alle Direzioni regionali. Le Regioni possono adottare una propria modulistica o prevedere una procedura informatica.
\nRiconoscimento del credito d’imposta. Dopo aver fatto le opportune verifiche (riguardo alla fondatezza e alla correttezza della domanda) il Dipartimento della Protezione Civile e le Direzioni Regionali, comunicano al richiedente l’importo del rimborso che gli spetta e contestualmente informano l’Agenzia delle Entrate. In questo modo il rimborso sarà disponibile in detrazione al primo adempimento tributario utile.
\nLa richiesta di rimborso dovrà essere indirizzata all’Autorità che ha disposto l’attivazione dell’organizzazione di protezione civile a cui afferisce il dipendente.
\nModalità di presentazione delle domande. Le istanze di rimborso indirizzate al Dipartimento, dovranno essere compilate e presentate tramite PEC, all’indirizzo protezionecivile@pec.governo.it, allegando i seguenti documenti:
- l’attestato nominativo di partecipazione del volontario/dipendente;
\n- l’attivazione per l’attività in questione;
\n- la copia del documento di identità del legale rappresentante dell’Azienda che firma l’istanza di rimborso.
\nInoltre, l’istanza di rimborso dovrà:
\n- essere formulata, su carta intestata della Ditta/Società, quale “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445)”, per ogni singolo evento e può comprendere più di un nominativo e firmata dal titolare o dal legale rappresentante dell’Azienda della quale deve essere riportata la denominazione completa, con indicazione di codice fiscale e partita IVA, telefono ed indirizzo e-mail;
\n- specificare il nominativo del dipendente/i e il periodo/i per il quale si richiede il rimborso con le date di inizio e fine servizio come riportato nell’attestato di partecipazione;
\n- specificare le modalità per l’accredito del rimborso, come previsto nell’All. 1;
\n- contenere il prospetto individuale del costo a carico del datore di lavoro come da modello allegato.
Il datore di lavoro, pubblico o privato, può presentare la domanda di rimborso entro due anni successivi alla conclusione dell’intervento o dell’attività.
\n
L’art. 39 del Decreto Lgs. n. 1 del 2018 (Codice di protezione civile) indica gli strumenti che consentono la partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile. In particolare il comma 4 prevede che ai datori di lavoro spetta il riconoscimento delle somme versate a favore del lavoratore impegnato in attività di protezione civile in qualità di volontario. Il rimborso può essere effettuato tramite versamento o essere riconosciuto come credito d’imposta.
\r\n\r\nIl datore di lavoro può chiedere il rimborso degli oneri versati a favore di propri dipendenti, tramite il modello in allegato alla Circolare del Capo Dipartimento del 25 gennaio 2019 (All.1) che deve essere compilato in ogni sua parte. Il modello deve essere indirizzato al Dipartimento della Protezione Civile o alle Direzioni regionali. Le Regioni possono adottare una propria modulistica o prevedere una procedura informatica.
\r\n\r\nRiconoscimento del credito d’imposta. Dopo aver fatto le opportune verifiche (riguardo alla fondatezza e alla correttezza della domanda) il Dipartimento della Protezione Civile e le Direzioni Regionali, comunicano al richiedente l’importo del rimborso che gli spetta e contestualmente informano l’Agenzia delle Entrate. In questo modo il rimborso sarà disponibile in detrazione al primo adempimento tributario utile.
\r\n\r\nLa richiesta di rimborso dovrà essere indirizzata all’Autorità che ha disposto l’attivazione dell’organizzazione di protezione civile a cui afferisce il dipendente.
\r\nModalità di presentazione delle domande. Le istanze di rimborso indirizzate al Dipartimento, dovranno essere compilate e presentate tramite PEC, all’indirizzo protezionecivile@pec.governo.it, allegando i seguenti documenti:
\r\n
\r\n- l’attestato nominativo di partecipazione del volontario/dipendente;
\r\n- l’attivazione per l’attività in questione;
\r\n- la copia del documento di identità del legale rappresentante dell’Azienda che firma l’istanza di rimborso.
\r\nInoltre, l’istanza di rimborso dovrà:
\r\n- essere formulata, su carta intestata della Ditta/Società, quale “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445)”, per ogni singolo evento e può comprendere più di un nominativo e firmata dal titolare o dal legale rappresentante dell’Azienda della quale deve essere riportata la denominazione completa, con indicazione di codice fiscale e partita IVA, telefono ed indirizzo e-mail;
\r\n- specificare il nominativo del dipendente/i e il periodo/i per il quale si richiede il rimborso con le date di inizio e fine servizio come riportato nell’attestato di partecipazione;
\r\n- specificare le modalità per l’accredito del rimborso, come previsto nell’All. 1;
\r\n- contenere il prospetto individuale del costo a carico del datore di lavoro come da modello allegato.
\r\n
\r\nIl datore di lavoro, pubblico o privato, può presentare la domanda di rimborso entro due anni successivi alla conclusione dell’intervento o dell’attività.
\r\n
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
\n
\nVisto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, «Codice della protezione civile» di seguito denominato Codice, e, in particolare:
\nl'art. 31, concernente la partecipazione dei cittadini alle attivita' di protezione civile anche attraverso il volontariato organizzato operante nel settore della protezione civile;
\nl'art. 32, comma 2 che prevede la promozione da parte del Servizio nazionale della protezione civile della più ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile;
l'art. 39 recante la disciplina sul rimborso ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari;
\nl'art. 40 relativo alle procedure per il rimborso ai volontari;
\nVista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012, recante «Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attivita' di protezione civile»;
\nVisto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106»;
\nVisto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 245 del 18 ottobre 2019, recante «Costituzione del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile»;
\nVisto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 ottobre 2018, recante «Condizioni, termini e modalità di applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, finalizzate a consentire il riconoscimento, a domanda, dei rimborsi spettanti ai datori di lavoro dei volontari di protezione civile previsti dall'art. 9, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, con le modalita' del credito d'imposta»;
\nVista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile del 25 gennaio 2019, recante «Disposizioni per il riconoscimento dei benefici normativi previsti dall'art. 39 del decreto legislativo n. 1 del 2018. Modalità
\nattuative per il credito d'imposta ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229»;
\nVista la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 55/E del 5 giugno 2019, recante disposizioni relative al riconoscimento dei benefici normativi nelle modalità attuative del credito d'imposta ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con indicazione del codice tributo 6898;
\nRavvisata la necessità di definire in una direttiva, ai sensi dell'art. 40, comma 5 del Codice della protezione civile, le modalità e le procedure per la presentazione delle istanze di rimborso, per la relativa istruttoria e la conseguente erogazione dei rimborsi spettanti;
\nAcquisito il parere del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile nella seduta del 12 novembre 2019;
\nAcquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 15 gennaio 2020;
\n
\nEmana
\n
\nla seguente direttiva inerente le modalità e le procedure per la presentazione delle istanze di rimborso dei datori di lavoro pubblici o privati, - anche con le modalita' del credito di imposta ai sensi dell'art. 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 - per gli emolumenti versati al lavoratore impegnato come volontario e ai volontari lavoratori autonomi/liberi professionisti delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, nonchè per la relativa istruttoria e la conseguente erogazione dei rimborsi spettanti per le spese autorizzate in occasione di attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile.
\n
1. Premessa.
\n
\nCon l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 1 del 2018 «Codice della protezione civile» (decreto legislativo n. 1/2018), in riferimento all'attuazione degli articoli 39 e 40, si ritiene necessario procedere all'aggiornamento delle modalità e delle procedure relative alla presentazione delle istanze di rimborso, all'istruttoria e conseguente erogazione dei rimborsi medesimi.
\nAl fine di dare un indirizzo unitario, le regioni, in ragione della tipologia e/o natura dell'attività autorizzata, nella propria autonomia istruttoria, sono invitate a seguire le linee guida adottate da questo Dipartimento relativamente alle richieste di rimborso presentate dai datori di lavoro, dai lavoratori autonomi/liberi professionisti e dalle organizzazioni di volontariato
\nai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018.
\n A tale scopo è stato predisposto un allegato tecnico, parte integrante della presente direttiva, recante modalità e procedure per la presentazione delle istanze di rimborso.
\nLe regioni, in coerenza con quanto previsto dall'art. 15, comma 1 del Codice e in ragione della tipologia e/o natura dell'attività autorizzata, nell'ambito della propria autonomia, si attengono agli indirizzi contenuti nella presente direttiva.
\nNella richiesta di accreditamento Fondi per le spese sostenute presentata al Dipartimento della protezione civile da parte di regioni, deve essere riportata la seguente dicitura: «Quanto indicato nel presente modulo rispetta i criteri, le modalità e le procedure indicate nella direttiva del 24 febbraio 2020 ai fini della
\npresentazione delle istanze di rimborso, della relativa istruttoria e della conseguente erogazione dei rimborsi spettanti».
\nLa modulistica contenuta nell'allegato tecnico, dove sono presenti tutti gli elementi informativi indispensabili per procedere alla istruttoria ed al rimborso, viene pubblicata sul sito del Dipartimento della protezione civile.
\nLe regioni, che dispongono di modulistica propria e di idonei supporti informatici, per la presentazione della richiesta di rimborso in modalità telematica, riportano gli elementi informativi essenziali di cui all'allegato tecnico alla presente direttiva.
\nQualora l'autorizzazione al rimborso spese sia predisposta dal Dipartimento della protezione civile, le richieste di rimborso sono inoltrate esclusivamente tramite Posta elettronica certificata all'indirizzo protezionecivile@pec.governo.it
\n
2. Modalità e procedure per la presentazione delle istanze di rimborso, anche con le modalità del credito di imposta ai sensi dell'art. 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, da parte dei datori di lavoro pubblici o privati dei volontari.
\n
\nI datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 39 del Codice di protezione civile possono avanzare domanda di rimborso degli emolumenti versati al soggetto che, ai sensi dell'art. 40, comma 1 del Codice ha reso la comunicazione di attivazione, che provvede, a seguito di istruttoria, ad effettuare il rimborso, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, degli oneri derivanti dalla partecipazione, come volontari, dei propri dipendenti ad attivita' autorizzate di protezione civile.
\nIl comma 4 del suddetto art. 39 del Codice sancisce che i datori di lavoro pubblici o privati dei volontari possono alternativamente richiedere di usufruire dei rimborsi con le modalita' del credito d'imposta ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
\nCon il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 ottobre 2018, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 18 del 22 gennaio 2019, sono stabilite
\nle condizioni, i termini e le modalita' di applicazione delle disposizioni del citato art. 38.
\nLe modalità e le procedure per la presentazione delle istanze di rimborso di cui al presente paragrafo sono riportate nel punto 2 dell'allegato tecnico e il datore di lavoro per richiedere il rimborso deve compilare il modello 1 del predetto allegato, scaricabile dal sito www.protezionecivile.gov.it
\n3. Modalità e procedure per la presentazione delle istanze per i rimborsi da parte dei volontari lavoratori autonomi per il mancato guadagno giornaliero.
\n
\nI volontari, lavoratori autonomi e liberi professionisti, possono avanzare domanda di rimborso al soggetto che, ai sensi dell'art. 40, comma 1 del Codice, ha reso la comunicazione di attivazione, per il ristoro del mancato guadagno giornaliero per la partecipazione ad attività autorizzate di protezione civile, compilando il modello 2 dell'allegato tecnico, scaricabile dal sito www.protezionecivile.gov.it
\nLa definizione del calcolo giornaliero è stabilita dall'Agenzia delle entrate.
\nLe modalità e le procedure per la presentazione delle istanze di rimborso di cui al presente paragrafo sono riportate nel punto 3 dell'allegato tecnico.
\n
4. Modalità e procedure per la presentazione delle istanze per i rimborsi da parte delle organizzazioni di volontariato di protezione civile per le spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile.
\n
\nLe organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco centrale e negli elenchi territoriali del volontariato organizzato di protezione civile il cui impiego è stato autorizzato in occasione di emergenze, pianificazione, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile, possono richiedere al soggetto che, ai sensi dell'art. 40, comma 1 del Codice, ha reso la comunicazione di attivazione, il rimborso delle spese sostenute in occasione delle attivita' svolte.
\nLe modalità e le procedure per la presentazione delle istanze di rimborso di cui al presente paragrafo sono riportate nel punto 4 dell'allegato tecnico, scaricabile dal sito www.protezionecivile.gov.it
\n
5. Norma di salvaguardia.
\nSono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
\n6. Clausola di invarianza finanziaria.
\nAll'attuazione della presente direttiva si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la
\nfinanza pubblica.
\n
7. Disposizioni transitorie e finali.
\n A decorrere dalla data di pubblicazione della presente direttiva sono abrogati:
\nla circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile n. 54056 del 26 novembre 2004;
\nil paragrafo 2 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012, recante «Benefici normativi a favore dei volontari di protezioni civili e delle loro organizzazioni (articoli 9 e 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001)».
\nFino all'adozione della presente direttiva, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.
\nLa presente direttiva viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
\n
\nRoma, 24 febbraio 2020
\n
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
\nConte
\n
\n
ALLEGATO TECNICO
\nRICHIESTE DI RIMBORSO FORMULATE AI SENSI DEGLI ARTT. 39 E 40 DEL CODICE
\n1. DISPOSIZIONI COMUNI
\nElementi fondamentali per poter procedere all’istruttoria delle richieste di rimborso relative agli articoli 39 e 40 del Codice sono:
\n- l’esistenza dell’autorizzazione all’applicazione dei benefici di legge (di seguito ‘Attivazione’), rilasciata da uno dei soggetti competenti specificati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/11/2012 (Repertorio n. 5300), vale a dire, in ragione della tipologia e/o natura dell’attività, dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dalla Regione di appartenenza.
\nIn particolare deve contenere l'evento o l'attività di riferimento, la decorrenza, il termine delle attività, le modalità di accreditamento dei volontari e di rilascio dei relativi attestati di partecipazione, nonché l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del D. Lgs. 1/2018;
\n- l’attestato nominativo di partecipazione all’attività, rilasciato a ciascun volontario dall’Autorità di protezione civile (o dal soggetto in ogni caso a ciò incaricato) individuata nella nota di Attivazione.
\nLe domande di rimborso possono essere presentate entro i due anni successivi alla conclusione dell’intervento o dell’attività, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 40, comma 3, del Codice.
\nÈ cura delle Organizzazioni di volontariato fornire sempre ai propri iscritti copia dell’Attivazione relativa alla specifica attività, affinché il lavoratore dipendente possa consegnarla al proprio datore di lavoro per l’avvio della richiesta di rimborso o il lavoratore autonomo/libero professionista possa procedere direttamente all’istanza di rimborso.
\nLe richieste di rimborso di cui agli articoli 39 e 40 del Codice devono essere formulate quali dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, e la modulistica di riferimento è reperibile sul sito del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sui siti delle Regioni di appartenenza.
\nÈ fondamentale l’operazione di accreditamento dei volontari all’arrivo sul luogo dell’evento, ovvero, laddove stabilito nell’Attivazione, la segnalazione da parte delle Organizzazioni di volontariato dei nominativi dei volontari impiegati all’Autorità di protezione civile che ha autorizzato l’attività.
\nÈ importante che il volontario abbia cura di procurarsi tempestivamente l’attestato nominativo di partecipazione all’attività, acquisendolo direttamente in loco o tramite la propria Organizzazione di volontariato.
\nL’eventuale partenza anticipata ovvero rientro posticipato rispetto all’inizio o al termine dell’attività previste nell’attestato, devono in ogni caso essere preventivamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, oppure dalle Regioni di appartenenza.
\n2. RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO AI SENSI DELL’ARTICOLO 39 DEL CODICE.
\nL’articolo 39, comma 4, del D. Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 Codice della Protezione civile, prevede che “ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi 1, 2 e 3, che ne facciano richiesta, viene rimborsato, nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili, l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario, con le procedure indicate nell'articolo 40. I rimborsi di cui al presente comma possono essere alternativamente riconosciuti con le modalità del credito d'imposta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229”.
\nNella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 2019 è pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 ottobre 2018, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel quale sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione delle disposizioni del citato articolo 38.
\nRelativamente a questa tipologia di rimborsi si rimanda pertanto alla nota DPC/VOL/4295 del 25/01/2019, con la quale è stato diramato un aggiornamento delle disposizioni in coerenza alle innovazioni intervenute, unitamente al nuovo modello di domanda (Modello 1 e 1.1).
\nSi rammenta che detto modello va compilato in ogni sua parte e che il totale dell’importo richiesto non deve essere soggetto ad arrotondamenti.
\n3. RIMBORSI AI VOLONTARI LAVORATORI AUTONOMI O LIBERI PROFESSIONISTI AI SENSI DELL’ARTICOLO 39 DEL CODICE
\nHanno diritto a chiedere il rimborso per il mancato guadagno giornaliero, anche i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti.
\nLa richiesta di rimborso (Modello 2) completa in ogni sua parte va indirizzata all’Autorità designata per l’istruttoria indicata nella nota di Attivazione che è reperibile presso l’Organizzazione di volontariato di appartenenza.
\nLa richiesta deve essere presentata per ogni singolo evento, ma può comprendere più periodi e deve essere inviata esclusivamente tramite posta certificata all’indirizzo: protezionecivile@pec.governo.it o agli indirizzi istituzionali delle Regioni.
\nAlla domanda vanno allegati:
\n- copia della dichiarazione dei redditi presentata l’anno precedente a quello di partecipazione all’evento;
\n- copia del documento di identità del firmatario della richiesta;
\n- copia dell’attestato di partecipazione del Volontario all’evento.
\nLe modalità di calcolo della richiesta di rimborso, così come indicato dall’Agenzia delle Entrate, devono prendere a riferimento il reddito derivante dalla sola attività lavorativa, da dividere per 365 giorni.
\nL’importo giornaliero ottenuto dovrà essere moltiplicato per i giorni riportati nell’attestato, comprendendo anche sabati, domeniche e festività. Il rimborso giornaliero, secondo quanto stabilito dall’articolo 39, comma 5, del D. Lgs. 1/2018, non potrà comunque superare l’importo di euro 103,30, limite rivalutato ogni tre anni in base all’indice ISTAT.
\n4. RIMBORSI DELLE SPESE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATE E SOSTENUTE DALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO AI SENSI DELL’ART. 40 DEL CODICE.
\nLe organizzazioni di volontariato iscritte nell’Elenco Centrale, formalmente attivate in occasione di emergenze, esercitazioni e attività formative, possono chiedere al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile il rimborso delle spese sostenute in occasione dell’attività.
\nLe organizzazioni di volontariato iscritte negli Elenchi Territoriali, possono chiedere il rimborso delle spese sostenute in occasione dell’attività, alle Direzioni Regionali, avendo cura di utilizzare la modulistica predisposta da ciascuna Regione inviando le domande ai relativi indirizzi di posta certificata delle Regioni.
\nPer le attività organizzate dal Dipartimento, le Sezioni locali delle organizzazioni di volontariato iscritte nell’Elenco Centrale, dovranno far pervenire allo stesso le richieste di rimborso formulate ai sensi dell’articolo 40 tramite la Segreteria Nazionale dell’Associazione stessa, a firma del Presidente Nazionale e l’istanza di rimborso con la relativa documentazione probatoria (fatture, scontrini, pedaggi, biglietti etc.) dovrà essere presentata solo ed esclusivamente tramite PEC (art. 65 D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive integrazioni e modifiche) all’indirizzo di posta certificata: protezionecivile@pec.governo.it
\nIl carteggio in originale va conservato presso la Sede dell’Organizzazione, per eventuali successivi controlli.
\nLa domanda di rimborso:
\n- va formulata su carta intestata dell’organizzazione di volontariato - sede nazionale, specificando l’evento di cui si chiede il rimborso, utilizzando la modulistica del Modello 3, a firma del Presidente Nazionale dell’Associazione.
\nIl suddetto modello, presente sul sito del Dipartimento della protezione civile deve fare riferimento ad un singolo evento e deve essere compilato in ogni sua parte;
\n- gli importi indicati negli scontrini, fatture etc. dovranno essere sommati senza arrotondamenti;
\n- deve contenere in allegato la seguente documentazione:
\n attivazione;
\n copia del documento di identità del legale rappresentante che firma l’istanza di rimborso;
\n documentazione probatoria delle spese sostenute, come successivamente specificato per le diverse tipologie, unitamente ai relativi attestati nominativi di partecipazione dei volontari titolari delle suddette spese;
\n Modello 3.1 in cui si attesta che la documentazione probatoria allegata alle richieste di rimborso è conforme all’originale, depositata presso la Sede dell’Organizzazione e che detta documentazione non verrà utilizzata per altre richieste ad alcun titolo.
\n4.1 - TIPOLOGIE DI SPESE AMMISSIBILI
\nSecondo quanto specificato dall’articolo 40, comma 1, del Codice, sono ammissibili a rimborso, in caso di intervento autorizzato dell’Organizzazioni di volontariato, le seguenti tipologie di spese:
\n1. Carburante per gli automezzi associativi utilizzati.
\nUnitamente al Modello Carburante (Modello 3.2), devono essere allegati scontrini dettagliati, fatture, estratti conto della carta carburante, etc.
\nDalla documentazione si devono evincere l’importo speso, la denominazione e l’ubicazione del distributore, che dovranno risultare compatibili con le date, i tragitti e le località dell’attività svolta.
\nÈ possibile chiedere il rimborso anche per il rifornimento del carburante effettuato per mezzi speciali quali “torri faro, generatori” ecc. compilando la sezione dedicata presente nel Modello 3.2.
\nLa richiesta di rimborso per il rifornimento del mezzo alla partenza, esclude la possibilità di chiedere il rimborso del carburante al rientro in sede o viceversa.
\nI rifornimenti devono essere riferiti coerentemente al periodo temporale di impiego dei mezzi. Eventuali scostamenti da tali date debbono essere adeguatamente motivati dall'Associazione mediante autocertificazione del legale rappresentante, da rilasciarsi ai sensi del D.P.R. 445/2000.
\nAnche il consumo di carburante deve essere coerente con l’attività posta in essere.
\nQualora, in occasione di emergenze di particolare rilievo, vengano adottate localmente misure specifiche per assicurare il rifornimento ai mezzi del volontariato (cisterne, convenzioni con distributori individuati dai centri di coordinamento territoriali, etc.), non saranno ammesse a rimborso richieste per spese di carburante, a meno che non siano corredate di apposita dichiarazione a firma del Presidente dell’organizzazione di volontariato nazionale che attesti le motivazioni per le quali non è stato possibile avvalersi delle modalità di rifornimento specificamente predisposte, vistate dal responsabile della Funzione Volontariato (se attivata) o dal Centro di Coordinamento territoriale attivato.
\nPer le Associazioni iscritte nell’Elenco Centrale detta dichiarazione dovrà essere rilasciata a firma del Presidente nazionale.
\nNon è ammesso alcun rimborso di carburante calcolato su base chilometrica.
\nNon sono altresì ammesse a rimborso le spese sostenute per parcheggio dei mezzi.
\n2. Pedaggi autostradali.
\nSono ammessi scontrini, ricevute o copia degli estratti-conto delle relative modalità di pagamento (telepass-viacard), nelle quali siano evidenziate le tratte interessate, il giorno o la data e riferiti esclusivamente ai mezzi associativi, o al mezzo privato qualora sia stato preventivamente autorizzato.
\nNon verranno rimborsate eventuali sopratasse per mancato pagamento.
\n3. Mezzi di trasporto.
\nBiglietti ferroviari (max 2^ classe), autolinee e viaggi in nave al costo della tariffa più economica.
\nIl rimborso dei mezzi urbani è previsto solo per eventuali spostamenti nel territorio interessato all’evento e comunque diverso da quello di residenza.
\nQualora il mezzo non risulti di proprietà dell’Organizzazioni di volontariato, ma sia da essa impiegato in comodato d’uso, dovranno essere specificati nell’istanza gli estremi dell’atto di comodato.
\nIn via del tutto eccezionale e dietro motivata e preventiva richiesta, può essere autorizzato dal Dipartimento della protezione civile l’impiego di mezzi privati dei singoli volontari, avendo cura di indicare il modello e la targa dell’autoveicolo. Si precisa che, l’utilizzo dei mezzi privati, ancorché preventivamente autorizzati, darà luogo esclusivamente al rimborso del carburante e dei pedaggi autostradali, puntualizzando che le eventuali spese derivanti da danneggiamenti dei mezzi privati o i furti rimarranno in capo al proprietario del veicolo.
\n\n
4.2 ALTRE TIPOLOGIE DI SPESE AMMISSIBILI SOLO PREVIA AUTORIZZAZIONE
\nPossono essere ammesse a rimborso le seguenti ulteriori tipologie di spese:
\n1. Biglietto aereo.
\nL’utilizzo del mezzo aereo è consentito solo nel caso che venga dimostrata la maggiore convenienza rispetto alla tariffa ferroviaria/nave/auto o nel caso che si presenti l’esigenza di estrema urgenza previa autorizzazione preventiva da parte del Dipartimento o delle Regioni.
\nIn nessun caso sono ammesse al rimborso le spese derivanti dai diritti di agenzia.
\n2. Attrezzature e mezzi.
\nPossono essere ammesse a rimborso anche parziale le spese per la riparazione o il reintegro di attrezzature e mezzi perduti o danneggiati, delle quali dovrà essere data tempestiva comunicazione al Dipartimento o alle Regioni. Non verranno ammesse a rimborso spese derivanti da riparazione o reintegro di attrezzature e mezzi perduti o danneggiati, qualora vengano riscontrati casi di dolo o colpa grave.
\nAll’istanza di rimborso deve essere allegata la seguente documentazione:
\n dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (articolo 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445), con relazione sintetica dell’accaduto, a firma del titolare o del legale rappresentante dell’Organizzazioni di volontariato;
\n certificazione rilasciata o sottoscritta da un’Autorità Istituzionale competente (Polizia, Carabinieri, Vigili Urbani), da un soggetto competente (ACI o carro attrezzi, per il rimorchio degli automezzi), o dal Responsabile del centro di coordinamento operativo (Dicomac, CCS, COM o COC), dalla quale si possa evincere la data e il luogo dell’avaria/incidente, che dovrà risultare compatibile con le date, i tragitti e le località dell’attività svolta;
\n fatture comprovanti le riparazioni effettuate.
\n- Acquisto e montaggio di ricambi, materiale di consumo (olio, filtri, etc.) previa acquisizione di specifica autorizzazione preventiva solo in occasione di interventi per emergenze particolarmente prolungati.
\n- Altre necessità che possono sopravvenire, quali per esempio noleggio di mezzi di trasporto collettivi, noleggio di attrezzature particolari etc., necessitano di previa autorizzazione preventiva del Dipartimento della protezione civile ovvero dell’Autorità che ha predisposto l’attivazione;
\n3. Vitto.
\nDurante gli eventi emergenziali la consumazione del pasto nel viaggio di andata o ritorno dal luogo dell’attività autorizzata può essere ammessa a rimborso solo per percorsi superiori a km 300, entro il limite di € 15,00 per pasto a persona. La documentazione relativa allo scontrino o fattura dovrà risultare leggibile, contenente in modo comprensibile le voci dalle quali si evinca che trattasi di un pasto (non saranno ammesse, ad esempio, le diciture: ‘reparto 1’ varie o simili) - c.d. “scontrino parlante”.
\nPer tutte le altre attività la consumazione dei pasti deve essere espressamente autorizzata nella nota di attivazione.
\nLa consumazione dei pasti (pranzo/cena) è consentita solo su espressa autorizzazione del Dipartimento della protezione civile o delle Regioni ed il limite massimo previsto è di € 15,00 a pasto o € 30,00 giornalieri come autorizzato dalla nota di attivazione, dietro presentazione di fatture o scontrini fiscali leggibili e dettagliati.
\nÈ previsto il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di derrate alimentari e/o materiale monouso o di consumo per il vitto dei volontari e/o il funzionamento della cucina da campo, purché sia stata rilasciata preventivamente l’autorizzazione specifica e dietro presentazione di fatture o scontrini fiscali leggibili, con il dettaglio della merce acquistata in conformità all’autorizzazione preventiva.
\n4. Pernottamento.
\nÈ consentito l’alloggiamento dei volontari, qualora preventivamente autorizzato dal Dipartimento della protezione civile o dalle Regioni, presso strutture alloggiative equiparate agli hotel fino ad un massimo di 3 stelle. Il rimborso è previsto dietro presentazione di fattura/ricevuta rilasciata dalla struttura alloggiativa.
\n\n
4.3 ULTERIORI DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I GRUPPI COMUNALI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DELL’ARTICOLO 35 DEL CODICE.
\nLe richieste di rimborso avanzate dai Gruppi Comunali potranno essere inoltrate a firma del soggetto a ciò specificamente preposto ai sensi dell’articolo 35 del Codice e l’eventuale documentazione fiscale da allegare alle suddette richieste, dovrà essere intestata al Comune che ne cura la gestione amministrativa e operativa.
\n","value":"IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
\r\n
\r\nVisto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, «Codice della protezione civile» di seguito denominato Codice, e, in particolare:
\r\nl'art. 31, concernente la partecipazione dei cittadini alle attivita' di protezione civile anche attraverso il volontariato organizzato operante nel settore della protezione civile;
\r\nl'art. 32, comma 2 che prevede la promozione da parte del Servizio nazionale della protezione civile della più ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile;
l'art. 39 recante la disciplina sul rimborso ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari;
\r\n\r\nl'art. 40 relativo alle procedure per il rimborso ai volontari;
\r\nVista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012, recante «Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attivita' di protezione civile»;
\r\nVisto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106»;
\r\nVisto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 245 del 18 ottobre 2019, recante «Costituzione del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile»;
\r\nVisto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 ottobre 2018, recante «Condizioni, termini e modalità di applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, finalizzate a consentire il riconoscimento, a domanda, dei rimborsi spettanti ai datori di lavoro dei volontari di protezione civile previsti dall'art. 9, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, con le modalita' del credito d'imposta»;
\r\nVista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile del 25 gennaio 2019, recante «Disposizioni per il riconoscimento dei benefici normativi previsti dall'art. 39 del decreto legislativo n. 1 del 2018. Modalità
\r\nattuative per il credito d'imposta ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229»;
\r\nVista la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 55/E del 5 giugno 2019, recante disposizioni relative al riconoscimento dei benefici normativi nelle modalità attuative del credito d'imposta ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con indicazione del codice tributo 6898;
\r\nRavvisata la necessità di definire in una direttiva, ai sensi dell'art. 40, comma 5 del Codice della protezione civile, le modalità e le procedure per la presentazione delle istanze di rimborso, per la relativa istruttoria e la conseguente erogazione dei rimborsi spettanti;
\r\nAcquisito il parere del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile nella seduta del 12 novembre 2019;
\r\nAcquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 15 gennaio 2020;
\r\n
\r\nEmana
\r\n
\r\nla seguente direttiva inerente le modalità e le procedure per la presentazione delle istanze di rimborso dei datori di lavoro pubblici o privati, - anche con le modalita' del credito di imposta ai sensi dell'art. 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 - per gli emolumenti versati al lavoratore impegnato come volontario e ai volontari lavoratori autonomi/liberi professionisti delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, nonchè per la relativa istruttoria e la conseguente erogazione dei rimborsi spettanti per le spese autorizzate in occasione di attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile.
\r\n
\r\n1. Premessa.
\r\n
\r\nCon l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 1 del 2018 «Codice della protezione civile» (decreto legislativo n. 1/2018), in riferimento all'attuazione degli articoli 39 e 40, si ritiene necessario procedere all'aggiornamento delle modalità e delle procedure relative alla presentazione delle istanze di rimborso, all'istruttoria e conseguente erogazione dei rimborsi medesimi.
\r\nAl fine di dare un indirizzo unitario, le regioni, in ragione della tipologia e/o natura dell'attività autorizzata, nella propria autonomia istruttoria, sono invitate a seguire le linee guida adottate da questo Dipartimento relativamente alle richieste di rimborso presentate dai datori di lavoro, dai lavoratori autonomi/liberi professionisti e dalle organizzazioni di volontariato
\r\nai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018.
\r\n A tale scopo è stato predisposto un allegato tecnico, parte integrante della presente direttiva, recante modalità e procedure per la presentazione delle istanze di rimborso.
\r\nLe regioni, in coerenza con quanto previsto dall'art. 15, comma 1 del Codice e in ragione della tipologia e/o natura dell'attività autorizzata, nell'ambito della propria autonomia, si attengono agli indirizzi contenuti nella presente direttiva.
\r\nNella richiesta di accreditamento Fondi per le spese sostenute presentata al Dipartimento della protezione civile da parte di regioni, deve essere riportata la seguente dicitura: «Quanto indicato nel presente modulo rispetta i criteri, le modalità e le procedure indicate nella direttiva del 24 febbraio 2020 ai fini della
\r\npresentazione delle istanze di rimborso, della relativa istruttoria e della conseguente erogazione dei rimborsi spettanti».
\r\nLa modulistica contenuta nell'allegato tecnico, dove sono presenti tutti gli elementi informativi indispensabili per procedere alla istruttoria ed al rimborso, viene pubblicata sul sito del Dipartimento della protezione civile.
\r\nLe regioni, che dispongono di modulistica propria e di idonei supporti informatici, per la presentazione della richiesta di rimborso in modalità telematica, riportano gli elementi informativi essenziali di cui all'allegato tecnico alla presente direttiva.
\r\nQualora l'autorizzazione al rimborso spese sia predisposta dal Dipartimento della protezione civile, le richieste di rimborso sono inoltrate esclusivamente tramite Posta elettronica certificata all'indirizzo protezionecivile@pec.governo.it
\r\n
\r\n2. Modalità e procedure per la presentazione delle istanze di rimborso, anche con le modalità del credito di imposta ai sensi dell'art. 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, da parte dei datori di lavoro pubblici o privati dei volontari.
\r\n
\r\nI datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 39 del Codice di protezione civile possono avanzare domanda di rimborso degli emolumenti versati al soggetto che, ai sensi dell'art. 40, comma 1 del Codice ha reso la comunicazione di attivazione, che provvede, a seguito di istruttoria, ad effettuare il rimborso, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, degli oneri derivanti dalla partecipazione, come volontari, dei propri dipendenti ad attivita' autorizzate di protezione civile.
\r\nIl comma 4 del suddetto art. 39 del Codice sancisce che i datori di lavoro pubblici o privati dei volontari possono alternativamente richiedere di usufruire dei rimborsi con le modalita' del credito d'imposta ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
\r\nCon il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 ottobre 2018, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 18 del 22 gennaio 2019, sono stabilite
\r\nle condizioni, i termini e le modalita' di applicazione delle disposizioni del citato art. 38.
\r\nLe modalità e le procedure per la presentazione delle istanze di rimborso di cui al presente paragrafo sono riportate nel punto 2 dell'allegato tecnico e il datore di lavoro per richiedere il rimborso deve compilare il modello 1 del predetto allegato, scaricabile dal sito www.protezionecivile.gov.it
\r\n
\r\n3. Modalità e procedure per la presentazione delle istanze per i rimborsi da parte dei volontari lavoratori autonomi per il mancato guadagno giornaliero.
\r\n
\r\nI volontari, lavoratori autonomi e liberi professionisti, possono avanzare domanda di rimborso al soggetto che, ai sensi dell'art. 40, comma 1 del Codice, ha reso la comunicazione di attivazione, per il ristoro del mancato guadagno giornaliero per la partecipazione ad attività autorizzate di protezione civile, compilando il modello 2 dell'allegato tecnico, scaricabile dal sito www.protezionecivile.gov.it
\r\nLa definizione del calcolo giornaliero è stabilita dall'Agenzia delle entrate.
\r\nLe modalità e le procedure per la presentazione delle istanze di rimborso di cui al presente paragrafo sono riportate nel punto 3 dell'allegato tecnico.
\r\n
\r\n4. Modalità e procedure per la presentazione delle istanze per i rimborsi da parte delle organizzazioni di volontariato di protezione civile per le spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile.
\r\n
\r\nLe organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco centrale e negli elenchi territoriali del volontariato organizzato di protezione civile il cui impiego è stato autorizzato in occasione di emergenze, pianificazione, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile, possono richiedere al soggetto che, ai sensi dell'art. 40, comma 1 del Codice, ha reso la comunicazione di attivazione, il rimborso delle spese sostenute in occasione delle attivita' svolte.
\r\nLe modalità e le procedure per la presentazione delle istanze di rimborso di cui al presente paragrafo sono riportate nel punto 4 dell'allegato tecnico, scaricabile dal sito www.protezionecivile.gov.it
\r\n
\r\n5. Norma di salvaguardia.
\r\nSono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
\r\n
\r\n6. Clausola di invarianza finanziaria.
\r\nAll'attuazione della presente direttiva si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la
\r\nfinanza pubblica.
\r\n
\r\n7. Disposizioni transitorie e finali.
\r\n A decorrere dalla data di pubblicazione della presente direttiva sono abrogati:
\r\nla circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile n. 54056 del 26 novembre 2004;
\r\nil paragrafo 2 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012, recante «Benefici normativi a favore dei volontari di protezioni civili e delle loro organizzazioni (articoli 9 e 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001)».
\r\nFino all'adozione della presente direttiva, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.
\r\nLa presente direttiva viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
\r\n
\r\nRoma, 24 febbraio 2020
\r\n
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
\r\nConte
\r\n\r\n
\r\n\r\n
ALLEGATO TECNICO
\r\n\r\nRICHIESTE DI RIMBORSO FORMULATE AI SENSI DEGLI ARTT. 39 E 40 DEL CODICE
\r\n\r\n1. DISPOSIZIONI COMUNI
\r\n\r\nElementi fondamentali per poter procedere all’istruttoria delle richieste di rimborso relative agli articoli 39 e 40 del Codice sono:
\r\n\r\n- l’esistenza dell’autorizzazione all’applicazione dei benefici di legge (di seguito ‘Attivazione’), rilasciata da uno dei soggetti competenti specificati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/11/2012 (Repertorio n. 5300), vale a dire, in ragione della tipologia e/o natura dell’attività, dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dalla Regione di appartenenza.
\r\n\r\nIn particolare deve contenere l'evento o l'attività di riferimento, la decorrenza, il termine delle attività, le modalità di accreditamento dei volontari e di rilascio dei relativi attestati di partecipazione, nonché l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del D. Lgs. 1/2018;
\r\n\r\n- l’attestato nominativo di partecipazione all’attività, rilasciato a ciascun volontario dall’Autorità di protezione civile (o dal soggetto in ogni caso a ciò incaricato) individuata nella nota di Attivazione.
\r\n\r\nLe domande di rimborso possono essere presentate entro i due anni successivi alla conclusione dell’intervento o dell’attività, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 40, comma 3, del Codice.
\r\n\r\nÈ cura delle Organizzazioni di volontariato fornire sempre ai propri iscritti copia dell’Attivazione relativa alla specifica attività, affinché il lavoratore dipendente possa consegnarla al proprio datore di lavoro per l’avvio della richiesta di rimborso o il lavoratore autonomo/libero professionista possa procedere direttamente all’istanza di rimborso.
\r\n\r\nLe richieste di rimborso di cui agli articoli 39 e 40 del Codice devono essere formulate quali dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, e la modulistica di riferimento è reperibile sul sito del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sui siti delle Regioni di appartenenza.
\r\n\r\nÈ fondamentale l’operazione di accreditamento dei volontari all’arrivo sul luogo dell’evento, ovvero, laddove stabilito nell’Attivazione, la segnalazione da parte delle Organizzazioni di volontariato dei nominativi dei volontari impiegati all’Autorità di protezione civile che ha autorizzato l’attività.
\r\n\r\nÈ importante che il volontario abbia cura di procurarsi tempestivamente l’attestato nominativo di partecipazione all’attività, acquisendolo direttamente in loco o tramite la propria Organizzazione di volontariato.
\r\n\r\nL’eventuale partenza anticipata ovvero rientro posticipato rispetto all’inizio o al termine dell’attività previste nell’attestato, devono in ogni caso essere preventivamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, oppure dalle Regioni di appartenenza.
\r\n\r\n2. RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO AI SENSI DELL’ARTICOLO 39 DEL CODICE.
\r\n\r\nL’articolo 39, comma 4, del D. Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 Codice della Protezione civile, prevede che “ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi 1, 2 e 3, che ne facciano richiesta, viene rimborsato, nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili, l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario, con le procedure indicate nell'articolo 40. I rimborsi di cui al presente comma possono essere alternativamente riconosciuti con le modalità del credito d'imposta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229”.
\r\n\r\nNella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 2019 è pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 ottobre 2018, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel quale sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione delle disposizioni del citato articolo 38.
\r\n\r\nRelativamente a questa tipologia di rimborsi si rimanda pertanto alla nota DPC/VOL/4295 del 25/01/2019, con la quale è stato diramato un aggiornamento delle disposizioni in coerenza alle innovazioni intervenute, unitamente al nuovo modello di domanda (Modello 1 e 1.1).
\r\n\r\nSi rammenta che detto modello va compilato in ogni sua parte e che il totale dell’importo richiesto non deve essere soggetto ad arrotondamenti.
\r\n\r\n3. RIMBORSI AI VOLONTARI LAVORATORI AUTONOMI O LIBERI PROFESSIONISTI AI SENSI DELL’ARTICOLO 39 DEL CODICE
\r\n\r\nHanno diritto a chiedere il rimborso per il mancato guadagno giornaliero, anche i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti.
\r\n\r\nLa richiesta di rimborso (Modello 2) completa in ogni sua parte va indirizzata all’Autorità designata per l’istruttoria indicata nella nota di Attivazione che è reperibile presso l’Organizzazione di volontariato di appartenenza.
\r\n\r\nLa richiesta deve essere presentata per ogni singolo evento, ma può comprendere più periodi e deve essere inviata esclusivamente tramite posta certificata all’indirizzo: protezionecivile@pec.governo.it o agli indirizzi istituzionali delle Regioni.
\r\n\r\nAlla domanda vanno allegati:
\r\n\r\n- copia della dichiarazione dei redditi presentata l’anno precedente a quello di partecipazione all’evento;
\r\n\r\n- copia del documento di identità del firmatario della richiesta;
\r\n\r\n- copia dell’attestato di partecipazione del Volontario all’evento.
\r\n\r\nLe modalità di calcolo della richiesta di rimborso, così come indicato dall’Agenzia delle Entrate, devono prendere a riferimento il reddito derivante dalla sola attività lavorativa, da dividere per 365 giorni.
\r\n\r\nL’importo giornaliero ottenuto dovrà essere moltiplicato per i giorni riportati nell’attestato, comprendendo anche sabati, domeniche e festività. Il rimborso giornaliero, secondo quanto stabilito dall’articolo 39, comma 5, del D. Lgs. 1/2018, non potrà comunque superare l’importo di euro 103,30, limite rivalutato ogni tre anni in base all’indice ISTAT.
\r\n\r\n4. RIMBORSI DELLE SPESE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATE E SOSTENUTE DALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO AI SENSI DELL’ART. 40 DEL CODICE.
\r\n\r\nLe organizzazioni di volontariato iscritte nell’Elenco Centrale, formalmente attivate in occasione di emergenze, esercitazioni e attività formative, possono chiedere al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile il rimborso delle spese sostenute in occasione dell’attività.
\r\n\r\nLe organizzazioni di volontariato iscritte negli Elenchi Territoriali, possono chiedere il rimborso delle spese sostenute in occasione dell’attività, alle Direzioni Regionali, avendo cura di utilizzare la modulistica predisposta da ciascuna Regione inviando le domande ai relativi indirizzi di posta certificata delle Regioni.
\r\n\r\nPer le attività organizzate dal Dipartimento, le Sezioni locali delle organizzazioni di volontariato iscritte nell’Elenco Centrale, dovranno far pervenire allo stesso le richieste di rimborso formulate ai sensi dell’articolo 40 tramite la Segreteria Nazionale dell’Associazione stessa, a firma del Presidente Nazionale e l’istanza di rimborso con la relativa documentazione probatoria (fatture, scontrini, pedaggi, biglietti etc.) dovrà essere presentata solo ed esclusivamente tramite PEC (art. 65 D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive integrazioni e modifiche) all’indirizzo di posta certificata: protezionecivile@pec.governo.it
\r\n\r\nIl carteggio in originale va conservato presso la Sede dell’Organizzazione, per eventuali successivi controlli.
\r\n\r\nLa domanda di rimborso:
\r\n\r\n- va formulata su carta intestata dell’organizzazione di volontariato - sede nazionale, specificando l’evento di cui si chiede il rimborso, utilizzando la modulistica del Modello 3, a firma del Presidente Nazionale dell’Associazione.
\r\n\r\nIl suddetto modello, presente sul sito del Dipartimento della protezione civile deve fare riferimento ad un singolo evento e deve essere compilato in ogni sua parte;
\r\n\r\n- gli importi indicati negli scontrini, fatture etc. dovranno essere sommati senza arrotondamenti;
\r\n\r\n- deve contenere in allegato la seguente documentazione:
\r\n\r\n attivazione;
\r\n\r\n copia del documento di identità del legale rappresentante che firma l’istanza di rimborso;
\r\n\r\n documentazione probatoria delle spese sostenute, come successivamente specificato per le diverse tipologie, unitamente ai relativi attestati nominativi di partecipazione dei volontari titolari delle suddette spese;
\r\n\r\n Modello 3.1 in cui si attesta che la documentazione probatoria allegata alle richieste di rimborso è conforme all’originale, depositata presso la Sede dell’Organizzazione e che detta documentazione non verrà utilizzata per altre richieste ad alcun titolo.
\r\n\r\n4.1 - TIPOLOGIE DI SPESE AMMISSIBILI
\r\n\r\nSecondo quanto specificato dall’articolo 40, comma 1, del Codice, sono ammissibili a rimborso, in caso di intervento autorizzato dell’Organizzazioni di volontariato, le seguenti tipologie di spese:
\r\n\r\n1. Carburante per gli automezzi associativi utilizzati.
\r\n\r\nUnitamente al Modello Carburante (Modello 3.2), devono essere allegati scontrini dettagliati, fatture, estratti conto della carta carburante, etc.
\r\n\r\nDalla documentazione si devono evincere l’importo speso, la denominazione e l’ubicazione del distributore, che dovranno risultare compatibili con le date, i tragitti e le località dell’attività svolta.
\r\n\r\nÈ possibile chiedere il rimborso anche per il rifornimento del carburante effettuato per mezzi speciali quali “torri faro, generatori” ecc. compilando la sezione dedicata presente nel Modello 3.2.
\r\n\r\nLa richiesta di rimborso per il rifornimento del mezzo alla partenza, esclude la possibilità di chiedere il rimborso del carburante al rientro in sede o viceversa.
\r\n\r\nI rifornimenti devono essere riferiti coerentemente al periodo temporale di impiego dei mezzi. Eventuali scostamenti da tali date debbono essere adeguatamente motivati dall'Associazione mediante autocertificazione del legale rappresentante, da rilasciarsi ai sensi del D.P.R. 445/2000.
\r\n\r\nAnche il consumo di carburante deve essere coerente con l’attività posta in essere.
\r\n\r\nQualora, in occasione di emergenze di particolare rilievo, vengano adottate localmente misure specifiche per assicurare il rifornimento ai mezzi del volontariato (cisterne, convenzioni con distributori individuati dai centri di coordinamento territoriali, etc.), non saranno ammesse a rimborso richieste per spese di carburante, a meno che non siano corredate di apposita dichiarazione a firma del Presidente dell’organizzazione di volontariato nazionale che attesti le motivazioni per le quali non è stato possibile avvalersi delle modalità di rifornimento specificamente predisposte, vistate dal responsabile della Funzione Volontariato (se attivata) o dal Centro di Coordinamento territoriale attivato.
\r\n\r\nPer le Associazioni iscritte nell’Elenco Centrale detta dichiarazione dovrà essere rilasciata a firma del Presidente nazionale.
\r\n\r\nNon è ammesso alcun rimborso di carburante calcolato su base chilometrica.
\r\n\r\nNon sono altresì ammesse a rimborso le spese sostenute per parcheggio dei mezzi.
\r\n\r\n2. Pedaggi autostradali.
\r\n\r\nSono ammessi scontrini, ricevute o copia degli estratti-conto delle relative modalità di pagamento (telepass-viacard), nelle quali siano evidenziate le tratte interessate, il giorno o la data e riferiti esclusivamente ai mezzi associativi, o al mezzo privato qualora sia stato preventivamente autorizzato.
\r\n\r\nNon verranno rimborsate eventuali sopratasse per mancato pagamento.
\r\n\r\n3. Mezzi di trasporto.
\r\n\r\nBiglietti ferroviari (max 2^ classe), autolinee e viaggi in nave al costo della tariffa più economica.
\r\n\r\nIl rimborso dei mezzi urbani è previsto solo per eventuali spostamenti nel territorio interessato all’evento e comunque diverso da quello di residenza.
\r\n\r\nQualora il mezzo non risulti di proprietà dell’Organizzazioni di volontariato, ma sia da essa impiegato in comodato d’uso, dovranno essere specificati nell’istanza gli estremi dell’atto di comodato.
\r\n\r\nIn via del tutto eccezionale e dietro motivata e preventiva richiesta, può essere autorizzato dal Dipartimento della protezione civile l’impiego di mezzi privati dei singoli volontari, avendo cura di indicare il modello e la targa dell’autoveicolo. Si precisa che, l’utilizzo dei mezzi privati, ancorché preventivamente autorizzati, darà luogo esclusivamente al rimborso del carburante e dei pedaggi autostradali, puntualizzando che le eventuali spese derivanti da danneggiamenti dei mezzi privati o i furti rimarranno in capo al proprietario del veicolo.
\r\n\r\n\r\n\r\n
4.2 ALTRE TIPOLOGIE DI SPESE AMMISSIBILI SOLO PREVIA AUTORIZZAZIONE
\r\n\r\nPossono essere ammesse a rimborso le seguenti ulteriori tipologie di spese:
\r\n\r\n1. Biglietto aereo.
\r\n\r\nL’utilizzo del mezzo aereo è consentito solo nel caso che venga dimostrata la maggiore convenienza rispetto alla tariffa ferroviaria/nave/auto o nel caso che si presenti l’esigenza di estrema urgenza previa autorizzazione preventiva da parte del Dipartimento o delle Regioni.
\r\n\r\nIn nessun caso sono ammesse al rimborso le spese derivanti dai diritti di agenzia.
\r\n\r\n2. Attrezzature e mezzi.
\r\n\r\nPossono essere ammesse a rimborso anche parziale le spese per la riparazione o il reintegro di attrezzature e mezzi perduti o danneggiati, delle quali dovrà essere data tempestiva comunicazione al Dipartimento o alle Regioni. Non verranno ammesse a rimborso spese derivanti da riparazione o reintegro di attrezzature e mezzi perduti o danneggiati, qualora vengano riscontrati casi di dolo o colpa grave.
\r\n\r\nAll’istanza di rimborso deve essere allegata la seguente documentazione:
\r\n\r\n dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (articolo 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445), con relazione sintetica dell’accaduto, a firma del titolare o del legale rappresentante dell’Organizzazioni di volontariato;
\r\n\r\n certificazione rilasciata o sottoscritta da un’Autorità Istituzionale competente (Polizia, Carabinieri, Vigili Urbani), da un soggetto competente (ACI o carro attrezzi, per il rimorchio degli automezzi), o dal Responsabile del centro di coordinamento operativo (Dicomac, CCS, COM o COC), dalla quale si possa evincere la data e il luogo dell’avaria/incidente, che dovrà risultare compatibile con le date, i tragitti e le località dell’attività svolta;
\r\n\r\n fatture comprovanti le riparazioni effettuate.
\r\n\r\n- Acquisto e montaggio di ricambi, materiale di consumo (olio, filtri, etc.) previa acquisizione di specifica autorizzazione preventiva solo in occasione di interventi per emergenze particolarmente prolungati.
\r\n\r\n- Altre necessità che possono sopravvenire, quali per esempio noleggio di mezzi di trasporto collettivi, noleggio di attrezzature particolari etc., necessitano di previa autorizzazione preventiva del Dipartimento della protezione civile ovvero dell’Autorità che ha predisposto l’attivazione;
\r\n\r\n3. Vitto.
\r\n\r\nDurante gli eventi emergenziali la consumazione del pasto nel viaggio di andata o ritorno dal luogo dell’attività autorizzata può essere ammessa a rimborso solo per percorsi superiori a km 300, entro il limite di € 15,00 per pasto a persona. La documentazione relativa allo scontrino o fattura dovrà risultare leggibile, contenente in modo comprensibile le voci dalle quali si evinca che trattasi di un pasto (non saranno ammesse, ad esempio, le diciture: ‘reparto 1’ varie o simili) - c.d. “scontrino parlante”.
\r\n\r\nPer tutte le altre attività la consumazione dei pasti deve essere espressamente autorizzata nella nota di attivazione.
\r\n\r\nLa consumazione dei pasti (pranzo/cena) è consentita solo su espressa autorizzazione del Dipartimento della protezione civile o delle Regioni ed il limite massimo previsto è di € 15,00 a pasto o € 30,00 giornalieri come autorizzato dalla nota di attivazione, dietro presentazione di fatture o scontrini fiscali leggibili e dettagliati.
\r\n\r\nÈ previsto il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di derrate alimentari e/o materiale monouso o di consumo per il vitto dei volontari e/o il funzionamento della cucina da campo, purché sia stata rilasciata preventivamente l’autorizzazione specifica e dietro presentazione di fatture o scontrini fiscali leggibili, con il dettaglio della merce acquistata in conformità all’autorizzazione preventiva.
\r\n\r\n4. Pernottamento.
\r\n\r\nÈ consentito l’alloggiamento dei volontari, qualora preventivamente autorizzato dal Dipartimento della protezione civile o dalle Regioni, presso strutture alloggiative equiparate agli hotel fino ad un massimo di 3 stelle. Il rimborso è previsto dietro presentazione di fattura/ricevuta rilasciata dalla struttura alloggiativa.
\r\n\r\n\r\n\r\n
4.3 ULTERIORI DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I GRUPPI COMUNALI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DELL’ARTICOLO 35 DEL CODICE.
\r\n\r\nLe richieste di rimborso avanzate dai Gruppi Comunali potranno essere inoltrate a firma del soggetto a ciò specificamente preposto ai sensi dell’articolo 35 del Codice e l’eventuale documentazione fiscale da allegare alle suddette richieste, dovrà essere intestata al Comune che ne cura la gestione amministrativa e operativa.
\r\n"},"field_abstract":{"processed":"Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 18 maggio 2020
\n","value":"Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 18 maggio 2020
\r\n"},"field_data":"2020-02-24T10:31:00+01:00","field_categoria_primaria":"normativa","field_codice_lingua":false,"fields":{"slug":"/normativa/direttiva-rimborsi-spettanti-ai-datori-di-lavoro-pubblici-e-privati-dei-volontari--ai-volontari-lavoratori-autonomi-liberi-professionisti-e-alle-organ/"},"field_link":null,"relationships":{"field_sottodominio":{"name":"Portale"},"field_tipo_provvedimento":[{"drupal_internal__tid":460,"name":"Direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri","field_etichetta_en":"President of the Council of Ministers directives"},{"drupal_internal__tid":458,"name":"Direttive, indirizzi operativi e raccomandazioni","field_etichetta_en":"Directives, operational addresses and recommendations"}],"field_immagine_anteprima":null,"field_immagine_dettaglio":null}},{"title":"Circolare del Capo Dipartimento del 25 gennaio 2019","field_titolo_esteso":"Circolare del Capo Dipartimento del 25 gennaio 2019","body":{"processed":"Come noto, l’art. 39, comma 4 del D.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 cd. Codice della Protezione civile, prevede che “ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi 1, 2 e 3, che ne facciano richiesta, viene rimborsato, nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili, l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario, con le procedure indicate nell'articolo 40. I rimborsi di cui al presente comma possono essere alternativamente riconosciuti con le modalità del credito d'imposta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229”.
\nNella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 2019 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nel quale sono stabiliti le condizioni, i termini e le modalità di applicazione delle disposizioni del predetto art. 38, e le regole per il versamento periodico, da parte del Dipartimento della protezione civile, delle somme corrispondenti ai crediti di imposta da fruire ai sensi del comma 1.
\nAl comma 2 dell’art. 38 è stabilito che “Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ovvero è cedibile, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari o assicurativi. Tali cessionari possono utilizzare il credito ceduto esclusivamente in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi, ai sensi del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, e previa comunicazione della cessione al Dipartimento della protezione civile, secondo modalità stabilite dal medesimo dipartimento. Per utilizzare il credito in compensazione, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il mancato riconoscimento dell'operazione di versamento”.
\nAlla luce di quanto sopra rappresentato, si ritiene pertanto necessario procedere all’aggiornamento delle disposizioni in coerenza alle innovazioni normative intervenute e, al fine di uniformare la documentazione relativa, riguardo alle disposizioni già operative per la richiesta dei rimborsi spettanti ai datori di lavoro ai sensi dell’art. 39 D.lgs. 1/2018, si chiede a codeste Regioni e Organizzazioni di Volontariato dell’elenco centrale di voler predisporre analoga comunicazione alle Associazioni iscritte nei rispettivi elenchi territoriali ovvero alle Associazioni aderenti, al fine di attenersi alle indicazioni di seguito esposte.
\nIl datore di lavoro può richiedere il rimborso degli oneri derivanti dalla partecipazione, come Volontario, di uno o più dipendenti ad attività di protezione civile, scaricando il modello in All.1 che, per poter essere celermente esaminato, dovrà essere compilato in ogni sua parte. Una compilazione parziale, infatti, non consentirà la conclusione dell’istruttoria e allungherà il procedimento.
\nIl suddetto modello contiene, infatti, tutti gli elementi indispensabili per procedere al rimborso, ed è utilizzabile sia che l’istruttoria sia espletata dal Dipartimento che dalle Direzioni Regionali di protezione civile e potrà essere reperito dal sito del Dipartimento Nazionale e dai siti delle Direzioni di Protezione Civile delle Regioni e delle Province Autonome, che possono predisporre modulistica propria, anche su supporto informatico, relativamente alle attività per le quali curano le istruttorie, avendo cura di assicurare che vi siano comunque presenti tutte le informazioni necessarie per il rimborso.
\nLa libera scelta se fruire del rimborso mediante pagamento ovvero mediante credito d’imposta è in capo al datore di lavoro del Volontario e deve avvenire al momento della richiesta del rimborso stesso. Preme rilevare che, una volta effettuata la scelta da parte del datore di lavoro di fruire del rimborso usufruendo della modalità del credito d’imposta, questa non potrà più essere modificata, precisando quindi, che la scelta fatta è peculiare.
\n E’ di tutta evidenza che il procedimento adottato, una volta verificata la fondatezza della richiesta e la sua correttezza tecnico-amministrativa, consente di anticipare il beneficio economico, e specificatamente, di abbreviare in misura sostanziale i tempi di attesa delle Imprese e rendere fruibile il rimborso nel momento in cui si completa l’istruttoria tecnica, evitando, così, gli ulteriori tempi derivanti da meri passaggi contabili.
Infatti, anziché avviare un procedimento di liquidazione a carico del bilancio dipartimentale ovvero dei bilanci regionali, il Dipartimento e le Direzioni Regionali di protezione civile, potranno comunicare alle Imprese l’importo del rimborso spettante immediatamente al termine dell’istruttoria, informandone contestualmente l’Agenzia delle Entrate e consentendo di iscriverlo - con specifica evidenza - in detrazione al primo adempimento tributario utile.
A conclusione della suddetta procedura, la validazione dell’istruttoria condotta dai competenti uffici dipartimentali, ovvero delle Direzioni Regionali, sarà comunicata contestualmente all’Agenzia delle Entrate e al datore di lavoro. Tale comunicazione consentirà di fornire notizie sullo stato di avanzamento della pratica e in occasione del primo adempimento utile, il datore di lavoro otterrà, attraverso la detrazione della somma dai versamenti dovuti per la propria Azienda/Ditta, il rimborso economico spettante, utilizzando il codice tributo da inserire nell’apposito modello di versamento (F24 – F23).
\nIl suddetto codice sarà fornito a seguito di apposita istruttoria dall’Agenzia delle Entrate e tempestivamente comunicato alle Regioni e Organizzazioni di Volontariato in indirizzo.
\nIn seguito, il Dipartimento e le Direzioni Regionali di protezione civile ristoreranno l’Agenzia dei rimborsi autorizzati con una tempistica predeterminata di comune accordo e in forma cumulativa.
\nSi ritiene opportuno precisare che, così come previsto dall’art. 40 comma 1 del D.lgs. 1/2018 “Le istanze volte ad ottenere il rimborso, da parte dei datori di lavoro dei volontari, - omissis- devono essere presentate al soggetto che ha reso la comunicazione di attivazione, che, effettuate le necessarie verifiche istruttorie, provvede ad effettuare i rimborsi nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio” e, pertanto la richiesta di rimborso dovrà essere indirizzata all’Autorità designata per l’istruttoria, come indicata nella nota di attivazione.
\nRelativamente alle istanze di rimborso la cui istruttoria verrà curata direttamente dal Dipartimento, dovranno essere compilate e presentate solo ed esclusivamente tramite l’indirizzo PEC: protezionecivile@pec.governo.it, allegando i seguenti documenti:
\n - l’attestato nominativo di partecipazione del volontario/dipendente;
- l’attivazione per l’attività in questione;
- la copia del documento di identità del legale rappresentante dell’Azienda che firma l’istanza di rimborso.
Inoltre, l’istanza di rimborso dovrà:
- essere formulata, su carta intestata della Ditta/Società, quale “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445)”, per ogni singolo evento e può comprendere più di un nominativo e firmata dal titolare o dal legale rappresentante dell’Azienda della quale deve essere riportata la denominazione completa, con indicazione di codice fiscale e partita IVA, telefono ed indirizzo e-mail;
- specificare il nominativo del dipendente/i e il periodo/i per il quale si richiede il rimborso con le date di inizio/fine servizio come riportato nell’attestato di partecipazione;
- specificare le modalità per l’accredito del rimborso, come previsto nell’All. 1;
- contenere il prospetto individuale del costo a carico del datore di lavoro come da modello allegato.
Il datore di lavoro, pubblico o privato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 40, comma 3, del D.lgs. 1/2018 può presentare la domanda di rimborso entro 2 (due) anni successivi alla conclusione dell’intervento o dell’attività.
\nIl Servizio Volontariato dell’Ufficio Volontariato e risorse del servizio nazionale dello scrivente Dipartimento rimane a disposizione per ogni altro eventuale chiarimento.
\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO
\nAngelo Borrelli
\n","value":"Come noto, l’art. 39, comma 4 del D.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 cd. Codice della Protezione civile, prevede che “ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi 1, 2 e 3, che ne facciano richiesta, viene rimborsato, nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili, l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario, con le procedure indicate nell'articolo 40. I rimborsi di cui al presente comma possono essere alternativamente riconosciuti con le modalità del credito d'imposta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229”.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 2019 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nel quale sono stabiliti le condizioni, i termini e le modalità di applicazione delle disposizioni del predetto art. 38, e le regole per il versamento periodico, da parte del Dipartimento della protezione civile, delle somme corrispondenti ai crediti di imposta da fruire ai sensi del comma 1.
Al comma 2 dell’art. 38 è stabilito che “Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ovvero è cedibile, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari o assicurativi. Tali cessionari possono utilizzare il credito ceduto esclusivamente in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi, ai sensi del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, e previa comunicazione della cessione al Dipartimento della protezione civile, secondo modalità stabilite dal medesimo dipartimento. Per utilizzare il credito in compensazione, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il mancato riconoscimento dell'operazione di versamento”.
Alla luce di quanto sopra rappresentato, si ritiene pertanto necessario procedere all’aggiornamento delle disposizioni in coerenza alle innovazioni normative intervenute e, al fine di uniformare la documentazione relativa, riguardo alle disposizioni già operative per la richiesta dei rimborsi spettanti ai datori di lavoro ai sensi dell’art. 39 D.lgs. 1/2018, si chiede a codeste Regioni e Organizzazioni di Volontariato dell’elenco centrale di voler predisporre analoga comunicazione alle Associazioni iscritte nei rispettivi elenchi territoriali ovvero alle Associazioni aderenti, al fine di attenersi alle indicazioni di seguito esposte.
Il datore di lavoro può richiedere il rimborso degli oneri derivanti dalla partecipazione, come Volontario, di uno o più dipendenti ad attività di protezione civile, scaricando il modello in All.1 che, per poter essere celermente esaminato, dovrà essere compilato in ogni sua parte. Una compilazione parziale, infatti, non consentirà la conclusione dell’istruttoria e allungherà il procedimento.
Il suddetto modello contiene, infatti, tutti gli elementi indispensabili per procedere al rimborso, ed è utilizzabile sia che l’istruttoria sia espletata dal Dipartimento che dalle Direzioni Regionali di protezione civile e potrà essere reperito dal sito del Dipartimento Nazionale e dai siti delle Direzioni di Protezione Civile delle Regioni e delle Province Autonome, che possono predisporre modulistica propria, anche su supporto informatico, relativamente alle attività per le quali curano le istruttorie, avendo cura di assicurare che vi siano comunque presenti tutte le informazioni necessarie per il rimborso.
La libera scelta se fruire del rimborso mediante pagamento ovvero mediante credito d’imposta è in capo al datore di lavoro del Volontario e deve avvenire al momento della richiesta del rimborso stesso. Preme rilevare che, una volta effettuata la scelta da parte del datore di lavoro di fruire del rimborso usufruendo della modalità del credito d’imposta, questa non potrà più essere modificata, precisando quindi, che la scelta fatta è peculiare.
E’ di tutta evidenza che il procedimento adottato, una volta verificata la fondatezza della richiesta e la sua correttezza tecnico-amministrativa, consente di anticipare il beneficio economico, e specificatamente, di abbreviare in misura sostanziale i tempi di attesa delle Imprese e rendere fruibile il rimborso nel momento in cui si completa l’istruttoria tecnica, evitando, così, gli ulteriori tempi derivanti da meri passaggi contabili.
Infatti, anziché avviare un procedimento di liquidazione a carico del bilancio dipartimentale ovvero dei bilanci regionali, il Dipartimento e le Direzioni Regionali di protezione civile, potranno comunicare alle Imprese l’importo del rimborso spettante immediatamente al termine dell’istruttoria, informandone contestualmente l’Agenzia delle Entrate e consentendo di iscriverlo - con specifica evidenza - in detrazione al primo adempimento tributario utile.
A conclusione della suddetta procedura, la validazione dell’istruttoria condotta dai competenti uffici dipartimentali, ovvero delle Direzioni Regionali, sarà comunicata contestualmente all’Agenzia delle Entrate e al datore di lavoro. Tale comunicazione consentirà di fornire notizie sullo stato di avanzamento della pratica e in occasione del primo adempimento utile, il datore di lavoro otterrà, attraverso la detrazione della somma dai versamenti dovuti per la propria Azienda/Ditta, il rimborso economico spettante, utilizzando il codice tributo da inserire nell’apposito modello di versamento (F24 – F23).
Il suddetto codice sarà fornito a seguito di apposita istruttoria dall’Agenzia delle Entrate e tempestivamente comunicato alle Regioni e Organizzazioni di Volontariato in indirizzo.
In seguito, il Dipartimento e le Direzioni Regionali di protezione civile ristoreranno l’Agenzia dei rimborsi autorizzati con una tempistica predeterminata di comune accordo e in forma cumulativa.
Si ritiene opportuno precisare che, così come previsto dall’art. 40 comma 1 del D.lgs. 1/2018 “Le istanze volte ad ottenere il rimborso, da parte dei datori di lavoro dei volontari, - omissis- devono essere presentate al soggetto che ha reso la comunicazione di attivazione, che, effettuate le necessarie verifiche istruttorie, provvede ad effettuare i rimborsi nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio” e, pertanto la richiesta di rimborso dovrà essere indirizzata all’Autorità designata per l’istruttoria, come indicata nella nota di attivazione.
Relativamente alle istanze di rimborso la cui istruttoria verrà curata direttamente dal Dipartimento, dovranno essere compilate e presentate solo ed esclusivamente tramite l’indirizzo PEC: protezionecivile@pec.governo.it, allegando i seguenti documenti:
- l’attestato nominativo di partecipazione del volontario/dipendente;
- l’attivazione per l’attività in questione;
- la copia del documento di identità del legale rappresentante dell’Azienda che firma l’istanza di rimborso.
Inoltre, l’istanza di rimborso dovrà:
- essere formulata, su carta intestata della Ditta/Società, quale “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445)”, per ogni singolo evento e può comprendere più di un nominativo e firmata dal titolare o dal legale rappresentante dell’Azienda della quale deve essere riportata la denominazione completa, con indicazione di codice fiscale e partita IVA, telefono ed indirizzo e-mail;
- specificare il nominativo del dipendente/i e il periodo/i per il quale si richiede il rimborso con le date di inizio/fine servizio come riportato nell’attestato di partecipazione;
- specificare le modalità per l’accredito del rimborso, come previsto nell’All. 1;
- contenere il prospetto individuale del costo a carico del datore di lavoro come da modello allegato.
Il datore di lavoro, pubblico o privato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 40, comma 3, del D.lgs. 1/2018 può presentare la domanda di rimborso entro 2 (due) anni successivi alla conclusione dell’intervento o dell’attività.
Il Servizio Volontariato dell’Ufficio Volontariato e risorse del servizio nazionale dello scrivente Dipartimento rimane a disposizione per ogni altro eventuale chiarimento.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Angelo Borrelli
"},"field_abstract":{"processed":"Disposizioni per il riconoscimento dei benefici normativi previsti dall’articolo 39 del D.lgs 1/2018. Modalità attuative per il credito d’imposta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
\n","value":" Disposizioni per il riconoscimento dei benefici normativi previsti dall’articolo 39 del D.lgs 1/2018. Modalità attuative per il credito d’imposta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 "},"field_data":"2019-01-25T11:01:00+01:00","field_categoria_primaria":"normativa","field_codice_lingua":false,"fields":{"slug":"/normativa/circolare-del-capo-dipartimento-del-25-gennaio-2019/"},"field_link":null,"relationships":{"field_sottodominio":{"name":"Portale"},"field_tipo_provvedimento":[{"drupal_internal__tid":438,"name":"Circolari, note e procedure","field_etichetta_en":"Circular, notes, procedures"},{"drupal_internal__tid":439,"name":"Circolari del Capo Dipartimento","field_etichetta_en":"Head of Departmemt circulars"}],"field_immagine_anteprima":null,"field_immagine_dettaglio":null}},{"title":"Circolare del Capo del Dipartimento n. COVID19 34712 del 15 giugno 2020","field_titolo_esteso":"Circolare del Capo del Dipartimento n. 34712 del 15 giugno 2020 - Applicazione dei benefici normativi previsti dal Codice di Protezione Civile D. Lgs. 1/2018 – artt. 39 e 40. Modalità attuative della Direttiva del 24 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 18/05/2020, per la gestione delle richieste di rimborso limitatamente agli interventi effettuati in occasione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili - COVID-19","body":{"processed":"Si impartiscono, di seguito, specifiche disposizioni per la gestione della presentazione delle richieste di rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D. Lgs. 1/2018, delle relative istruttorie e liquidazione, inerenti alle attività svolte in occasione degli interventi effettuate per l’emergenza COVID-19.
\nLe presenti disposizioni, preventivamente condivise con tutte le Regioni e Province Autonome intervenute per tale emergenza e con i rappresentanti del Comitato Nazionale del Volontariato di Protezione Civile, trovano applicazione ESCLUSIVAMENTE per la gestione delle richieste di rimborso per gli interventi effettuati in occasione dell’emergenza in oggetto.
\nA. MODALITÀ DI ATTIVAZIONE
\nIn considerazione delle esigenze rappresentate, è stato richiesto ed autorizzato l’intervento:
\na) delle Organizzazioni di Volontariato iscritte negli elenchi territoriali e attivate e coordinate dalle Regioni e Province Autonome ovvero delle sezioni territoriali di Organizzazioni di Volontariato iscritte nell’elenco centrale, attivate o impiegate e coordinate dalle Regioni e Province Autonome;
\nb) delle Organizzazioni di Volontariato iscritte nell’elenco centrale attivate direttamente da questo Dipartimento;
\nc) delle Organizzazioni di Volontariato degli Enti del Terzo Settore attivate direttamente da questo Dipartimento ai sensi del comma 4 dell’art. 40 del D. Lgs. 1/2018.
B. RILASCIO DELLE ATTESTAZIONI DI PARTECIPAZIONE AI VOLONTARI
\nLe attestazioni di partecipazione ai volontari, che costituiscono elemento imprescindibile per procedere al rimborso ai datori di lavoro ai sensi dell’art.39 del D. Lgs. 1/2018, dovranno essere rilasciate:
\n- dalle Regioni e Province Autonome per i volontari attivati a livello territoriale dai rispettivi sistemi regionali o dai Sindaci, in qualità di autorità locali di protezione civile, per i volontari impiegati a livello comunale o inviati a supporto del comune medesimo;
\n- dai Presidenti delle Organizzazioni Nazionali di protezione civile e degli Enti del Terzo Settore attivati da questo Dipartimento per la suddetta emergenza.
Ai sensi dell’articolo 3 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, n. 655 del 25 marzo 2020 per l’intera durata dello stato di emergenza, in attuazione dell’articolo 39, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, al fine di assicurare l'impiego dei volontari a supporto delle attività di contenimento del virus COVID-19, i datori di lavoro consentono agli stessi di svolgere dette attività fino a 60 giorni continuativi e 180 giorni nell’anno. L’articolo 35-bis della legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in vigore dal 30/04/2020, ha elevato i periodi continuativi di cui al comma 2 del citato articolo 39 del Codice fino a centottanta giorni, fermo restando il limite massimo di giorni nell'anno previsto nel medesimo comma 2.
\nA tal proposito, per l’assenza dal posto di lavoro, come da norme sopracitate, le Regioni e le Province Autonome relativamente ai volontari da loro attivati nei rispettivi sistemi regionali, provvederanno come concordato in sede di seduta tecnica della Commissione Speciale del 13/05/2020, alla comunicazione mensile al Dipartimento, tramite la medesima Commissione, dei nominativi, del numero complessivo delle giornate effettuate dai volontari e delle motivazioni che hanno portato al superamento dei 30 giorni continuativi di attività fin dall’inizio della gestione emergenziale e il Dipartimento provvede a garantire la relativa autorizzazione. Le Organizzazioni di Volontariato iscritte nell’elenco centrale attivate dal Dipartimento, provvederanno, tramite pec, alla comunicazione mensile analogamente alle disposizioni sopra impartite.
\nSi tenga presente che, per il calcolo dei periodi continuativi, devono essere conteggiati i reali giorni di impiego, eventualmente comprensivi anche del fine settimana e delle festività, se previsti.
\nC. PROCESSI DI GESTIONE DELLE ISTRUTTORIE
\nC.1 Art. 39 – Rimborsi ai Datori di Lavoro dei Volontari, ai Liberi Professionisti e Lavoratori Autonomi
\nLe richieste di rimborso:
\n\tAl riguardo si rammenta che deve essere indicato il periodo/i per i quali si richiede il rimborso con le date di inizio e di fine attività, coerentemente con quanto riportato nell'attestato di partecipazione; i datori di lavoro, al fine del calcolo del rimborso, devono considerare per il conteggio, i giorni di effettiva assenza dal posto di lavoro del dipendente, legittimamente impegnato nelle attività di protezione civile, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente del proprio settore e dalle specifiche disposizioni contrattuali.
\n\tRelativamente alle modalità di pagamento dei suddetti rimborsi i datori di lavoro di aziende pubbliche o private hanno la facoltà di usufruire delle modalità attuative per il credito d’imposta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 – divenuto attuativo con la pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nella G.U. n. 18 del 22 gennaio 2019;
Le richieste di rimborso dovranno essere indirizzate:
\n- alle Regioni e Province autonome che hanno provveduto all’attivazione e al rilascio degli attestati di partecipazione dei volontari delle Organizzazioni di Volontariato attivate a livello territoriale e che provvederanno alla liquidazione delle stesse;
\n- al Dipartimento Nazionale per i volontari delle Organizzazioni da esso attivate.
Le Regioni e le Province Autonome, relativamente ai Volontari da loro attivati che hanno operato nei rispettivi sistemi regionali, come da disposizioni impartite con nota COVID/11269 del 5 marzo 2020, provvederanno secondo le procedure vigenti, alla diretta istruttoria ed alla conseguente liquidazione delle richieste di rimborso, previo nulla osta da parte di questo Dipartimento, trasmettendo allo scrivente le relative richieste di trasferimento dei fondi necessari alla liquidazione dei rimborsi. Le somme saranno poste a carico delle risorse stanziate per la suddetta emergenza di cui all’art. 7 dell’OCDPC n. 630 del 03/02/2020.
\nNella richiesta relativa all’accreditamento fondi dovrà essere espressamente riportato che l’istruttoria di rimborso è stata eseguita nel rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2020.
\nIl Dipartimento Nazionale provvederà all’istruttoria ed alla successiva liquidazione delle richieste di rimborso dei datori di lavoro dei volontari appartenenti alle Organizzazioni di Volontariato iscritte nell’elenco centrale attivate da questo stesso Dipartimento.
\nI datori di lavoro dei volontari appartenenti alle Organizzazioni di Volontariato attivate direttamente da questo Dipartimento dovranno trasmettere ad esso le istanze di rimborso di cui all’art. 39 del D. Lgs. 1/2018 complete della relativa documentazione, ad eccezione dei datori di lavoro dei volontari appartenenti alle Organizzazioni di Volontariato della Croce Rossa Italiana, dell’Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze e della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia. Le suddette associazioni, al fine di velocizzare le suddette procedure di rimborso, provvederanno a raccogliere le richieste di rimborso come da accordi intercorsi con il Servizio Volontariato e secondo specifiche indicazioni fornite alle stesse dalla Funzione Volontariato di questo Dipartimento.
\nA seguito delle necessarie verifiche da parte del Dipartimento, le somme richieste verranno accreditate sui conti correnti bancari delle Organizzazione, le quali provvederanno alle successive liquidazioni delle Ditte/Aziende, come da nota n. COVID/13953 del 15 marzo 2020, informando questo Dipartimento dell’avvenuto pagamento.
\nLe suddette istanze dovranno essere inviate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - Ufficio I – Volontariato e Risorse del Servizio Nazionale unicamente tramite pec, in formato PDF, all’indirizzo: protezionecivile@pec.governo.it.
\nC.2 Art. 40 – Rimborsi per le spese sostenute dalle Organizzazioni di Volontariato
\nLe richieste di rimborso delle spese sostenute sia dalle Organizzazioni di Volontariato iscritte nell’elenco centrale e attivate dal Dipartimento, sia dalle Organizzazioni di Volontariato attivati a livello territoriale dalle rispettive Regioni e Province Autonome, ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs. 1/2018, dovranno essere predisposte utilizzando i Modelli 3 e 3.1, reperibili sul sito del Dipartimento della Protezione Civile o compilando la specifica modulistica predisposta dalla Regione o Provincia Autonoma nella quale ha sede operativa l’organizzazione medesima.
\nLe richieste di rimborso per le diverse tipologie di spesa dovranno essere formulate su carta intestata dell’Organizzazione di Volontariato – Sede Nazionale, su dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del Presidente Nazionale dell’Associazione, correlate dalle attestazioni di presenza dei volontari e predisposte come di seguito indicato:
\n\tAlla richiesta deve essere allegata la copia dell’attestazione di presenza del/dei conducenti del mezzo relativa al periodo indicato.
\n\tL’effettuazione di rifornimento all’inizio del percorso esclude la possibilità di richiedere ulteriore rimborso alla fine cioè al rientro in sede. I rifornimenti devono essere correlati dal chilometraggio percorso anche per le attività continuative svolte nei propri territori;
\n\t
\tLe Regioni e le Province Autonome, come da disposizioni impartite con nota n. COVID/11269 del 05/03/2020, relativamente ai volontari da loro attivati che hanno operato nei rispettivi sistemi regionali, provvederanno secondo le procedure vigenti, alla diretta istruttoria ed alla conseguente liquidazione delle richieste di rimborso, previo nulla osta da parte di questo Dipartimento, trasmettendo allo scrivente le relative richieste di trasferimento dei fondi necessari alla liquidazione dei rimborsi. Le somme saranno poste a carico delle risorse emergenziali stanziate di cui all’art. 7 dell’OCDPC n. 630 del 03/02/2020.
\n\tIl Dipartimento Nazionale provvederà all’istruttoria ed alla successiva liquidazione delle richieste di rimborso delle spese sostenute dalle Organizzazioni di Volontariato iscritte nell’elenco centrale attivate da questo stesso Ufficio.
\n\tNella richiesta relativa all’accreditamento fondi dovrà essere espressamente indicato che l’istruttoria di rimborso è stata eseguita nel rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2020. Con successiva nota verrà data comunicazione della data di cessazione dell’emergenza.
\n\tTutte le richieste relative agli artt. 39 e 40 dovranno essere presentate nel minor tempo possibile e comunque entro due anni dalla data dell’attività svolta dal volontario, oltre tale periodo non saranno più ammissibili al rimborso ai sensi del D. Lgs. 1/2018.
D. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE CONTABILE DEGLI ANTICIPI
\nConsiderata la grave situazione epidemiologica da COVID-19 in atto e al fine di far fronte al carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, i rimborsi alle Organizzazioni di Volontariato potranno essere oggetto di anticipazione da parte del Soggetto (Dipartimento, Regioni e Province Autonome) che ne ha disposto l’attivazione ai sensi dell’art. 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, comma 1, come modificato dall’articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2020, n. 4 concernente “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante Codice della protezione civile”.
\nA tal fine, le Organizzazioni di Volontariato iscritte negli elenchi territoriali, devono inviare la richiesta dei propri fabbisogni, per l’articolo 40 del Codice, secondo modalità previste da ciascuna, alle Regioni e Province Autonome di afferenza, che potranno provvedere al trasferimento dell’eventuale anticipo a valere sulle risorse emergenziali, nel limite proporzionale delle risorse già trasferite per l'evento emergenziale dal Dipartimento alle Regioni e Province Autonome.
\nLe Organizzazioni di Volontariato iscritte nell’elenco centrale, dovranno invece trasmettere al Dipartimento la ricognizione delle spese già sostenute, in relazione della quale potrà essere disposto un primo trasferimento in via di anticipazione.
\nSuccessivamente alla presentazione delle richieste di rimborso previste dell’art. 40, a fronte della rendicontazione delle spese sostenute e documentate, gli anticipi ricevuti dalle Organizzazione di Volontariato, saranno detratti dal saldo degli importi effettivamente riconosciuti.
\nIl Dipartimento della Protezione Civile, effettuate le verifiche ed i controlli previsti dalle vigenti disposizioni, provvederà nel più breve tempo possibile alla liquidazione delle somme a favore di soggetti richiedenti o beneficiari, secondo la differenziazione sopra illustrata.
\nLe domande di rimborso già istruite dalle Regioni e Province Autonome e per le quali sia già stata inviata al Dipartimento richiesta di accredito dei fondi relativi, saranno considerate secondo il consueto iter, al fine del rispetto dei termini del procedimento.
\nSono fatte salve le competenze delle Province Autonome di Trento e Bolzano secondo i relativi i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione.
\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO COORDINATORE DEGLI INTERVENTI
\nex OCDPC N. 630/2020
\nAngelo Borrelli
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO VOLONTARIATO E RISORSE DEL SERVIZIO NAZIONALE
\nPasquale Izzo
IL DIRETTORE OPERATIVO PER IL COORDINAMENTO DELLE EMERGENZE
\nLuigi D’Angelo
Si impartiscono, di seguito, specifiche disposizioni per la gestione della presentazione delle richieste di rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D. Lgs. 1/2018, delle relative istruttorie e liquidazione, inerenti alle attività svolte in occasione degli interventi effettuate per l’emergenza COVID-19.
\r\n\r\nLe presenti disposizioni, preventivamente condivise con tutte le Regioni e Province Autonome intervenute per tale emergenza e con i rappresentanti del Comitato Nazionale del Volontariato di Protezione Civile, trovano applicazione ESCLUSIVAMENTE per la gestione delle richieste di rimborso per gli interventi effettuati in occasione dell’emergenza in oggetto.
\r\n\r\nA. MODALITÀ DI ATTIVAZIONE
\r\n\r\nIn considerazione delle esigenze rappresentate, è stato richiesto ed autorizzato l’intervento:
\r\na) delle Organizzazioni di Volontariato iscritte negli elenchi territoriali e attivate e coordinate dalle Regioni e Province Autonome ovvero delle sezioni territoriali di Organizzazioni di Volontariato iscritte nell’elenco centrale, attivate o impiegate e coordinate dalle Regioni e Province Autonome;
\r\nb) delle Organizzazioni di Volontariato iscritte nell’elenco centrale attivate direttamente da questo Dipartimento;
\r\nc) delle Organizzazioni di Volontariato degli Enti del Terzo Settore attivate direttamente da questo Dipartimento ai sensi del comma 4 dell’art. 40 del D. Lgs. 1/2018.
B. RILASCIO DELLE ATTESTAZIONI DI PARTECIPAZIONE AI VOLONTARI
\r\n\r\nLe attestazioni di partecipazione ai volontari, che costituiscono elemento imprescindibile per procedere al rimborso ai datori di lavoro ai sensi dell’art.39 del D. Lgs. 1/2018, dovranno essere rilasciate:
\r\n- dalle Regioni e Province Autonome per i volontari attivati a livello territoriale dai rispettivi sistemi regionali o dai Sindaci, in qualità di autorità locali di protezione civile, per i volontari impiegati a livello comunale o inviati a supporto del comune medesimo;
\r\n- dai Presidenti delle Organizzazioni Nazionali di protezione civile e degli Enti del Terzo Settore attivati da questo Dipartimento per la suddetta emergenza.
Ai sensi dell’articolo 3 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, n. 655 del 25 marzo 2020 per l’intera durata dello stato di emergenza, in attuazione dell’articolo 39, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, al fine di assicurare l'impiego dei volontari a supporto delle attività di contenimento del virus COVID-19, i datori di lavoro consentono agli stessi di svolgere dette attività fino a 60 giorni continuativi e 180 giorni nell’anno. L’articolo 35-bis della legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in vigore dal 30/04/2020, ha elevato i periodi continuativi di cui al comma 2 del citato articolo 39 del Codice fino a centottanta giorni, fermo restando il limite massimo di giorni nell'anno previsto nel medesimo comma 2.
\r\n\r\nA tal proposito, per l’assenza dal posto di lavoro, come da norme sopracitate, le Regioni e le Province Autonome relativamente ai volontari da loro attivati nei rispettivi sistemi regionali, provvederanno come concordato in sede di seduta tecnica della Commissione Speciale del 13/05/2020, alla comunicazione mensile al Dipartimento, tramite la medesima Commissione, dei nominativi, del numero complessivo delle giornate effettuate dai volontari e delle motivazioni che hanno portato al superamento dei 30 giorni continuativi di attività fin dall’inizio della gestione emergenziale e il Dipartimento provvede a garantire la relativa autorizzazione. Le Organizzazioni di Volontariato iscritte nell’elenco centrale attivate dal Dipartimento, provvederanno, tramite pec, alla comunicazione mensile analogamente alle disposizioni sopra impartite.
\r\n\r\nSi tenga presente che, per il calcolo dei periodi continuativi, devono essere conteggiati i reali giorni di impiego, eventualmente comprensivi anche del fine settimana e delle festività, se previsti.
\r\n\r\nC. PROCESSI DI GESTIONE DELLE ISTRUTTORIE
\r\n\r\nC.1 Art. 39 – Rimborsi ai Datori di Lavoro dei Volontari, ai Liberi Professionisti e Lavoratori Autonomi
\r\n\r\nLe richieste di rimborso:
\r\n\r\nLe richieste di rimborso dovranno essere indirizzate:
\r\n- alle Regioni e Province autonome che hanno provveduto all’attivazione e al rilascio degli attestati di partecipazione dei volontari delle Organizzazioni di Volontariato attivate a livello territoriale e che provvederanno alla liquidazione delle stesse;
\r\n- al Dipartimento Nazionale per i volontari delle Organizzazioni da esso attivate.
Le Regioni e le Province Autonome, relativamente ai Volontari da loro attivati che hanno operato nei rispettivi sistemi regionali, come da disposizioni impartite con nota COVID/11269 del 5 marzo 2020, provvederanno secondo le procedure vigenti, alla diretta istruttoria ed alla conseguente liquidazione delle richieste di rimborso, previo nulla osta da parte di questo Dipartimento, trasmettendo allo scrivente le relative richieste di trasferimento dei fondi necessari alla liquidazione dei rimborsi. Le somme saranno poste a carico delle risorse stanziate per la suddetta emergenza di cui all’art. 7 dell’OCDPC n. 630 del 03/02/2020.
\r\n\r\nNella richiesta relativa all’accreditamento fondi dovrà essere espressamente riportato che l’istruttoria di rimborso è stata eseguita nel rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2020.
\r\n\r\nIl Dipartimento Nazionale provvederà all’istruttoria ed alla successiva liquidazione delle richieste di rimborso dei datori di lavoro dei volontari appartenenti alle Organizzazioni di Volontariato iscritte nell’elenco centrale attivate da questo stesso Dipartimento.
\r\n\r\nI datori di lavoro dei volontari appartenenti alle Organizzazioni di Volontariato attivate direttamente da questo Dipartimento dovranno trasmettere ad esso le istanze di rimborso di cui all’art. 39 del D. Lgs. 1/2018 complete della relativa documentazione, ad eccezione dei datori di lavoro dei volontari appartenenti alle Organizzazioni di Volontariato della Croce Rossa Italiana, dell’Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze e della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia. Le suddette associazioni, al fine di velocizzare le suddette procedure di rimborso, provvederanno a raccogliere le richieste di rimborso come da accordi intercorsi con il Servizio Volontariato e secondo specifiche indicazioni fornite alle stesse dalla Funzione Volontariato di questo Dipartimento.
\r\n\r\nA seguito delle necessarie verifiche da parte del Dipartimento, le somme richieste verranno accreditate sui conti correnti bancari delle Organizzazione, le quali provvederanno alle successive liquidazioni delle Ditte/Aziende, come da nota n. COVID/13953 del 15 marzo 2020, informando questo Dipartimento dell’avvenuto pagamento.
\r\n\r\nLe suddette istanze dovranno essere inviate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - Ufficio I – Volontariato e Risorse del Servizio Nazionale unicamente tramite pec, in formato PDF, all’indirizzo: protezionecivile@pec.governo.it.
\r\n\r\nC.2 Art. 40 – Rimborsi per le spese sostenute dalle Organizzazioni di Volontariato
\r\n\r\nLe richieste di rimborso delle spese sostenute sia dalle Organizzazioni di Volontariato iscritte nell’elenco centrale e attivate dal Dipartimento, sia dalle Organizzazioni di Volontariato attivati a livello territoriale dalle rispettive Regioni e Province Autonome, ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs. 1/2018, dovranno essere predisposte utilizzando i Modelli 3 e 3.1, reperibili sul sito del Dipartimento della Protezione Civile o compilando la specifica modulistica predisposta dalla Regione o Provincia Autonoma nella quale ha sede operativa l’organizzazione medesima.
\r\n\r\nLe richieste di rimborso per le diverse tipologie di spesa dovranno essere formulate su carta intestata dell’Organizzazione di Volontariato – Sede Nazionale, su dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del Presidente Nazionale dell’Associazione, correlate dalle attestazioni di presenza dei volontari e predisposte come di seguito indicato:
\r\n\r\nD. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE CONTABILE DEGLI ANTICIPI
\r\n\r\nConsiderata la grave situazione epidemiologica da COVID-19 in atto e al fine di far fronte al carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, i rimborsi alle Organizzazioni di Volontariato potranno essere oggetto di anticipazione da parte del Soggetto (Dipartimento, Regioni e Province Autonome) che ne ha disposto l’attivazione ai sensi dell’art. 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, comma 1, come modificato dall’articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2020, n. 4 concernente “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante Codice della protezione civile”.
\r\n\r\nA tal fine, le Organizzazioni di Volontariato iscritte negli elenchi territoriali, devono inviare la richiesta dei propri fabbisogni, per l’articolo 40 del Codice, secondo modalità previste da ciascuna, alle Regioni e Province Autonome di afferenza, che potranno provvedere al trasferimento dell’eventuale anticipo a valere sulle risorse emergenziali, nel limite proporzionale delle risorse già trasferite per l'evento emergenziale dal Dipartimento alle Regioni e Province Autonome.
\r\n\r\nLe Organizzazioni di Volontariato iscritte nell’elenco centrale, dovranno invece trasmettere al Dipartimento la ricognizione delle spese già sostenute, in relazione della quale potrà essere disposto un primo trasferimento in via di anticipazione.
\r\n\r\nSuccessivamente alla presentazione delle richieste di rimborso previste dell’art. 40, a fronte della rendicontazione delle spese sostenute e documentate, gli anticipi ricevuti dalle Organizzazione di Volontariato, saranno detratti dal saldo degli importi effettivamente riconosciuti.
\r\n\r\nIl Dipartimento della Protezione Civile, effettuate le verifiche ed i controlli previsti dalle vigenti disposizioni, provvederà nel più breve tempo possibile alla liquidazione delle somme a favore di soggetti richiedenti o beneficiari, secondo la differenziazione sopra illustrata.
\r\n\r\nLe domande di rimborso già istruite dalle Regioni e Province Autonome e per le quali sia già stata inviata al Dipartimento richiesta di accredito dei fondi relativi, saranno considerate secondo il consueto iter, al fine del rispetto dei termini del procedimento.
\r\n\r\nSono fatte salve le competenze delle Province Autonome di Trento e Bolzano secondo i relativi i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione.
\r\n\r\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO COORDINATORE DEGLI INTERVENTI
\r\nex OCDPC N. 630/2020
\r\nAngelo Borrelli
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO VOLONTARIATO E RISORSE DEL SERVIZIO NAZIONALE
\r\nPasquale Izzo
IL DIRETTORE OPERATIVO PER IL COORDINAMENTO DELLE EMERGENZE
\r\nLuigi D’Angelo